Più nel dettaglio, per quanto concerne la prima novità, il Ddl bilancio 2021 introduce la facoltà per il contribuente di far valere l’accordo Apa anche per le annualità ancora accertabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, ossia per le sei annualità precedenti la relativa sottoscrizione. Tale previsione è conforme alla prassi internazionale e modificherebbe l’attuale disciplina (risalente al 2015) che consente di far retroagire gli effetti dell’accordo fino all’anno in cui è presentata l’istanza di accesso alla procedura (i.e. normalmente non più di 24/36 mesi prima della conclusione dell’accordo). Chiaramente, per poter rendere efficace questo nuovo roll-back sarà necessario che le condizioni di fatto e di diritto concordate siano presenti anche per gli anni precedenti e che, per tali annualità, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche (sul punto si ritiene possibile l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso e/o della dichiarazione integrativa). Inoltre, con specifico riferimento alle procedure bilaterali e/o multilaterali, giova precisare che il contribuente dovrà chiedere espressamente l’applicazione del roll-back nell’istanza di accesso all’Apa e, conseguentemente, le autorità degli stati esteri coinvolte nella procedura dovranno esprimere il proprio consenso all’estensione dell’accordo agli anni pregressi.
Con riferimento, invece, alla seconda novità, il Ddl bilancio 2021 introduce il pagamento di una commissione per l’ammissibilità alla procedura di Apa bilaterale o multilaterale. Ad oggi, in Italia, gli Apa sono gratuiti, tuttavia il pagamento di una “commission fee” risulta essere una prassi consolidata in altre giurisdizioni e, secondo quanto si rinviene nella relazione illustrativa al DDL, tale sistema permetterebbe la “compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e multilaterale”. Inoltre, in linea con quanto avviene in altre giurisdizioni, il contributo è rapportato al fatturato complessivo e, in caso di richiesta di rinnovo con riferimento a procedure già concluse, le commissioni risulteranno ridotte alla metà. Più nel dettaglio, la commissione in analisi sarà suddivisa in tre scaglioni suddivisi in funzione del fatturato di gruppo:
- fatturato di gruppo inferiore a 100.000.000 di Euro, la commissione sarà pari ad Euro 10.000;
- fatturato di gruppo compreso tra 100.000.000 e 750.000.000 di Euro, la commissione sarà pari ad Euro 30.000;
- fatturato di gruppo superiore a 750.000.000 di Euro, la commissione sarà pari ad Euro 50.000.