Se fosse riconosciuto questo principio, chi investe in prodotti di ramo I non di puro rischio, ramo III e multiramo potrebbe cambiare intermediario senza modificare il portafoglio assicurativo, evitando commissioni e costi accessori
Con la cosiddetta “portabilità” dei prodotti finanziari si intende quel fenomeno in cui il cliente, nel caso in cui cambi collocatore, conserva il proprio portafoglio: realizza tale obiettivo richiedendo alla società prodotto di modificare l’intermediario collocatore che ha originariamente distribuito il prodotto con un nuovo intermediario da lui prescelto, che viene così incaricato della nuova attività di collocamento e assistenza post vendita.
La portabilità è un principio consolidato e una pratica operativa attiva da più di venti anni nell’ambito degli strumenti finanziari e della prestazione dei servizi di investimento. Il tema nacque con i fondi comuni di investimento. Allora, per garantirne la portabilità, non ci fu bisogno di introdurre una norma o di particolari interventi di vigilanza e ciò in ragione della diffusa disponibilità delle società di gestione a fare accordi con tutti i distributori e quindi a riassegnare il cliente presso il nuovo intermediario distributore da lui scelto. Il tutto viene realizzato mediante l’implementazione di meccanismi di carattere negoziale: il cliente recede dal rapporto di collocamento con il vecchio intermediario distributore e, unitamente, incarica un nuovo intermediario distributore richiedendo formalmente alla società prodotto di essere a questo “assegnato”.
La società prodotto, sia che abbia già in essere con il nuovo intermediario una convenzione di collocamento, sia che proceda a concluderne una nuova ad hoc, procede alla riassegnazione del portafoglio. Sotto il profilo economico si verifica l’importante conseguenza che i proventi dell’attività distributiva, anche in ragione dell’intervento di Mifid, verranno pagati sotto forma di inducement al nuovo distributore, non potendo più essere corri-sposti al vecchio collocatore in ragione del venir meno della causa legittimante, ossia della prestazione dell’attività distributiva.
Come noto, è in atto da tempo un processo di progressiva parificazione di alcune polizze assicurative ai prodotti finanziari. L’ultimo passaggio in ordine di tempo è quello operato da Idd che ha riunito sotto la qualifica di prodotti di investimento assicurativo le polizze ramo I non di puro rischio, le ramo III e le multiramo. Ed è proprio questa inesorabile azione di assimilazione che, pur nel rispetto delle reciproche differenze, porta alla ribalta il tema dell’applicazione del principio di portabilità alle polizze a contenuto finanziario. Indubbi sono i vantaggi per l’investitore. La potabilità infatti consente al cliente di cambiare intermediario distributore senza modificare il proprio portafoglio assicurativo, evitando le commissioni ed i costi di sostituzione del prodotto. Il cliente, trasferendo la polizza presso il nuovo collocatore, può beneficiare del servizio di postvendita, compiere nuove sottoscrizioni e rimborsi totali o parziali, mettere a pegno la polizza per ottenere finanziamenti e comunque tenerla nel suo dossier per godere di un servizio più completo e dell’adeguatezza di portafoglio.
Al contrario quando la portabilità non è consentita, al cliente che voglia cambiare intermediario distributore non resta che tenere le vecchie polizze in assistenza diretta da parte della compagnia, sempre che la stessa sia in grado di prestarla, oppure dismetterle e sottoscriverne delle nuove con gravi inefficienze finanziarie e notevoli addebiti commissionali.
Nonostante ciò nel settore assicurativo la portabilità è ancora lungi dall’essere un principio consolidato se solo si pensa che esistono polizze appositamente create per un distributore e dallo stesso collocate in esclusiva. Ma proprio dalla nuova disciplina europea della distribuzione assicurativa (Idd) sembrano emergere numerosi elementi interpretativi idonei a supportare l’affermazione del principio. La partita è ancora all’inizio ed importanti in tal senso potrebbero essere l’adozione di best practices da parte dei partecipanti al mercato oltre ad indirizzi interpretativi provenienti dalle Autorità di vigilanza.
Con la cosiddetta “portabilità” dei prodotti finanziari si intende quel fenomeno in cui il cliente, nel caso in cui cambi collocatore, conserva il proprio portafoglio: realizza tale obiettivo richiedendo alla società prodotto di modificare l’intermediario collocatore che ha originariamente distribui…
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