In tale ultima configurazione, soprattutto quando la forma del veicolo societario prescelta è quella di una società di capitali:
(i) la cessione della partecipazione detenuta da quest’ultima – a certe condizioni – potrà beneficiare del regime di participation exemption di cui all’art. 87 del Dpr 917/1986, con conseguente assoggettamento a Ires del capital gain realizzato con aliquota effettiva dell’1,2%;
(ii) la successiva distribuzione della liquidità ai soci subirà invece l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%.
In tale scenario, dunque, affinché il socio del veicolo societario che ha ceduto la partecipazione possa incassare la liquidità ritratta dall’operazione di exit, dovrà sopportare il gettito dell’Ires (nel miglior scenario possibile, all’1,2%) che invece non dovrebbe sopportare ove la partecipazione oggetto di cessione fosse detenuta direttamente o, in alternativa, per il tramite di una società semplice.
In quest’ultimi casi, la plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione sarebbe invece soggetta unicamente ad applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26% (sarebbe dunque evitato il gettito dell’Ires con aliquota effettiva all’1,2%).
Oltretutto – ancorché il particolare regime di favore non sia stato prorogato dal legislatore con la legge di Bilancio 2022 – persone fisiche e società semplici sono due tra quei soggetti che potevano beneficiarie della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate prevista dall’art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (di cui non potevano, invece, beneficiare tutte le tipologie di società commerciali).
Infine, è bene evidenziare che nell’ipotesi in cui la liquidità ritratta dalla cessione della partecipazione volesse essere investita dai soci in patrimonio da “mettere a reddito” (come, immobili, investimenti finanziari, opere d’arte, etc..) potrebbero sorgere ulteriori inefficienze fiscali ove esso si formasse in capo a veicoli societari costituiti nella forma di società di capitali in ragione del fatto che, molto probabilmente, si azionerebbero i “malus fiscali” scaturenti dall’applicazione della disciplina delle società di comodo.
(Articolo scritto in collaborazione con Matteo Esposito, di Lca Studio Legale)