Non si applica la ritenuta del 26% in relazione a titoli emessi da società italiane e sottoscritti da una società di cartolarizzazione lussemburghese, anche quando questa non beneficia di alcuna esenzione d’imposta nel suo paese
Sono investitori istituzionali esteri gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi
Il caso di specie
Con una recente risposta a interpello, n. 454 del 2023, l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti in merito alla possibilità per una società estera, con interesse a investire in Italia, di beneficiare dell’esenzione su interessi, premi e altri frutti
L’istante è una società di cartolarizzazione lussemburghese residente ai fini fiscali in Lussemburgo, che intende investire in Italia in obbligazioni o titoli assimilati (”Notes”) emesse da società italiane.
Detta società chiede all’Agenzia delle entrate di confermare se potrà beneficiare del regime di esenzione previsto per gli interessi, premi e altri frutti che percepirà dalle Notes oggetto di investimento, in quanto rientrante tra i soggetti non residenti.
Essendo la Società un soggetto passivo ai fini delle imposte sul reddito delle società in Lussemburgo, ossia uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, l’istante ritiene di qualificarsi per l’esenzione riconosciuta ai soggetti non residenti per interessi, premi e altri frutti derivanti dalle Notes oggetto di futuro investimento.
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La risposta dell’Agenzia
Come chiarito dall’Agenzia, non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
- enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
- investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo
- banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Con riferimento alla nozione di ”investitori istituzionali” esteri, tale definizione identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.
In conclusione, ad avviso dell’Agenzia, non si applica la ritenuta del 26% in relazione a titoli emessi da società italiane e sottoscritti da una società di cartolarizzazione lussemburghese, anche quando questa non beneficia di alcuna esenzione d’imposta nel suo paese.