Le criticità degli acquisti di provenienza donativa
La provenienza di un bene da donazione rappresenta notoriamente un grosso ostacolo alla sua possibilità di circolazione giuridica, in ragione della stringente normativa posta dal nostro ordinamento a tutela dei legittimari.
Infatti, in base alle disposizioni attualmente vigenti, a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione è possibile richiedere la restituzione in natura dei beni che abbiano formato oggetto della donazione lesiva non solo contro il donatario ma, previa escussione dello stesso, anche nei confronti dei suoi aventi causa.
Costoro, pertanto – anche dopo molti anni dalla donazione – si possono così trovare costretti a dover restituire al legittimario un bene regolarmente acquistato, ovvero – per potersi liberare da tale obbligazione – a pagarne il controvalore.
Inoltre, l’azione di restituzione, comportando la liberazione del bene da tutte le garanzie e i pesi di cui il donatario possa averlo gravato, si riflette negativamente anche sulla posizione giuridica dei creditori e sulla possibilità di accesso al credito da parte del donatario.
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L’intervento normativo del 2005
Per cercare di favorire la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazione (in precedenza aggredibili senza limitazioni temporali, salve le norme sulla trascrizione), già nel 2005 il legislatore aveva modificato gli artt. 561 e 563 c.c., prevedendo la salvezza delle garanzie e dell’acquisto del terzo ove, al momento della trascrizione della domanda, rispettivamente, di riduzione e restituzione fossero decorsi già vent’anni dalla data della trascrizione della donazione.
Tale riforma, però, si è dimostrata del tutto inefficace – continuando a privilegiare il diritto del legittimario leso, rispetto alla sicurezza dei traffici giuridici – sia in considerazione dell’ampio lasso temporale richiesto per la salvezza dei diritti dei terzi, sia in quanto tale termine può essere agevolmente sospeso da coniuge discendenti in linea retta del donante che notifichino al donatario e ai suoi aventi causa – e successivamente trascrivano contro di essi – un semplice atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Il disegno di legge di Bilancio 2024
Un radicale cambiamento di prospettiva è, invece, rappresentato dal recente disegno di legge per la legge di Bilancio 2024 (n. 926 Atti Senato XIX Legislatura), il cui art. 13 (rubricato “Disposizioni per l’agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni”) avrebbe inciso profondamente sulla disciplina dell’azione di restituzione a favore di terzi creditori, al dichiarato scopo di “stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia”.
Tale disposizione, infatti, intendeva modificare l’art. 561 c.c. distinguendo la posizione del legatario da quella del donatario.
Nel primo caso, avrebbero continuato ad applicarsi sostanzialmente le disposizioni previgenti: il bene donato sarebbe stato perciò restituito ai legittimari vittoriosi “libero da ogni peso o ipoteca”, salvo il disposto dell’art. 2652 n. 8 (che veniva però modificato, riducendo da dieci a tre anni il termine calcolato dalla data di apertura della successione decorso il quale la trascrizione della domanda di riduzione non travolge, in caso di sentenza favorevole, gli atti trascritti anteriormente).
Nel secondo, invece, l’azione di restituzione non avrebbe comportato l’inefficacia delle garanzie e dei pesi da cui l’immobile fosse stato gravato a titolo oneroso in base ad atto trascritto anteriormente alla domanda di riduzione (il donatario sarebbe stato, però, tenuto a compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore del bene, nei limiti di quanto necessario a soddisfare la loro quota di riserva). Non sarebbe stato pertanto più necessario dover attendere il decorso del termine ventennale perché il bene potesse essere concesso in garanzia senza rischi per il donatario e i suoi creditori.
Analoghe disposizioni venivano poi dettate per i beni mobili registrati (per i quali non erano però richiamate le disposizioni in tema di trascrizione) e per quelli mobili, senza alcuna distinzione fra atti a titolo oneroso o gratuito.
All’art. 563 c.c. si prevedeva invece espressamente che l’azione di restituzione non avrebbe pregiudicato i terzi, al quali il donatario avesse alienato a titolo oneroso gli immobili ricevuti in donazione, purché tale atto fosse stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione della donazione; anche in tale caso le ragioni dei legittimari venivano contemperate con l’obbligo del donatario di compensarli in denaro nei limiti in cui ciò si rendesse necessario per integrare la quota ad essi riservata.
Le medesime disposizioni si applicavano anche ai beni mobili registrati (con richiamo, questa volta, all’art. 2690 n. 1 c.c., sicché, ai fini della salvezza dell’atto, oltre all’onerosità, era richiesta anche l’anteriorità della trascrizione dell’acquisto rispetto a quella della domanda di riduzione).
La nuova disciplina avrebbe dovuto applicarsi alle successioni aperte successivamente al 1° gennaio 2024 e – decorsi sei mesi – anche a quelle antecedenti, salvo che medio tempore i legittimari avessero notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione in base alla norma attualmente vigenti, fermi restando, in ogni caso, gli effetti delle opposizioni già trascritte alla data di entrata in vigore della novella.
Lo stralcio della norma e le prospettive future
L’art. 13 del d.d.l. n. 926 è stato, tuttavia, stralciato nel corso dei lavori parlamentari, non potendo essere inserito nella legge di Bilancio (soggetta a precisi limiti contenutistici, ai sensi dell’art. 21, comma 1-quinquies, l. n. 196/2009 e ss. mod.).
Non può comunque non essere apprezzata l’intenzione del legislatore di superare una disciplina che pregiudica fortemente la commerciabilità e la possibilità di concedere in garanzia i beni oggetto di donazione: si confida, adesso, che le modifiche vengano quanto prima riproposte in un veicolo legislativo ad hoc, auspicabilmente nell’alveo di una regolamentazione più ampia ed organica della disciplina delle successioni, che consenta di superare alcuni dei limiti che la affliggono, rendendola a volte inadeguata all’attuale contesto socio-economico.