Il 22 marzo 2022 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha pubblicato il report “crypto-asset reporting framework and amendments to the common reporting standard”, la cui consultazione pubblica è terminata il 29 aprile 2022. Tale documento riguarda il nuovo framework di trasparenza fiscale per i cripto-asset e le modifiche al Common Reporting Standard (“Crs”) destinato a sviluppare un nuovo quadro globale di trasparenza fiscale che preveda lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle transazioni in crypto-asset, ovvero il crypto-asset reporting framework (“carf”).
I quattro elementi chiave affrontati dalla proposta di regolamentazione sono: l’individuazione dei crypto-asset da coprire, l’individuazione degli intermediari soggetti alla raccolta dei dati e agli obblighi di segnalazione, l’individuazione delle transazioni soggette a segnalazione e le procedure di due diligence necessarie per identificare sia gli utenti dei crypto-asset che le giurisdizioni fiscali pertinenti.
Il crs è un protocollo di scambio automatico di informazioni fiscali e finanziarie tra stati, sviluppato dall’Ocse in risposta alle richieste del G20 per contrastare la frode e l’evasione fiscale in ambito internazionale. Tale modello permette alle singole giurisdizioni di ottenere informazioni sulle attività offshore detenute presso istituti finanziari e di scambiarle automaticamente, su base annuale, con le Autorità di residenza dei contribuenti. La disciplina del crs individua, difatti, le istituzioni finanziarie tenute al monitoraggio, i conti finanziari e i conti che devono essere monitorati, le procedure di due diligence a carico degli intermediari finanziari e, infine, le procedure di comunicazione dei dati dall’amministrazione finanziaria, la quale provvederà al loro scambio con le amministrazioni degli Stati di residenza dei titolari. Tuttavia, i crypto-assets, nella maggior parte dei casi, non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del crs, che si applica alle attività finanziarie tradizionali e alle valute Fiat. Pertanto, per far fronte a questo vuoto regolamentare, con la pubblicazione del “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, l’Ocse ha definito un quadro specifico per la segnalazione dei beni di criptovaluta nel tentativo di semplificare la conformità fiscale globale.
L’iniziativa proposta dall’Ocse è quella di estendere l’ambito oggettivo di applicazione del crs ai nuovi prodotti finanziari digitali attraverso:
(i) modifiche per coprire gli investimenti in crypto-assets tramite entità di investimento e derivati;
(ii) nuove disposizioni che garantiscano l’efficiente interazione tra il crs e il carf.
Il carf andrà a rafforzare l’attuale crs dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e a colmare i gap in cui non sarà applicabile il crs, stante la specificità del settore delle cripto-valute. In base al già implementato modello del crs, generalmente, le istituzioni finanziarie comunicano tutti i conti finanziari e i conti oggetto di monitoraggio da questi detenuti. Tuttavia, la creazione di un nuovo modello di carf per specifiche categorie di asset potrebbe comportare difficoltà nel coordinamento con il crs già esistente e compiutamente implementato, in particolare per le banche e gli istituti di credito, che operano in mass market specifici.
A tal riguardo, uno dei principali temi che potrebbe sorgere potrebbe essere quello della doppia segnalazione/comunicazione. Infatti, stante la specificità del carf rispetto al crs, potrebbe accadere che le autorità fiscali ricevano più elementi di segnalazione in relazione alla medesima transazione. Tale doppia segnalazione potrebbe fornire alle autorità fiscali una traccia inesatta dell’attività degli users. Pertanto, la specifica identificazione dei casi in cui potenzialmente potrebbero applicarsi entrambi i regimi e l’individuazione di criteri di risoluzione specifici per l’applicazione prioritaria dell’uno o dell’altro framework di segnalazione potrebbe garantire una maggiore certezza anche per l’operatore, incentivandone il comportamento virtuoso.
Sempre in tal senso e al fine di garantire il massimo livello di efficienza del nuovo modello di carf, l’adozione degli amendments al crs dovrebbe prevedere un periodo di transizione, definito in modo tale da concedere agli intermediari e agli Stati un lasso di tempo sufficiente per strutturare le risorse appropriate e adottare i processi necessari per gestire la raccolta e lo scambio di crypto-asset.
La rilevanza che il settore delle cripto-valute sta assumendo al giorno d’oggi è stata rilevata anche dalla Commissione Europea, che ha adottato un nuovo piano d’azione destinato ad aggiornare la direttiva in materia di cooperazione amministrativa (Dac) con l’obiettivo di ampliarne il campo di applicazione e rafforzare il quadro della cooperazione amministrativa.
Tale iniziativa denominata “Dac 8” è volta a migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali al fine di garantire un’adeguata tassazione dei redditi e dei ricavi relativi ai nuovi mezzi di pagamento e di investimento ed in particolare le cripto-attività e la moneta elettronica.
Il trend adottato sia dall’Ocse che dall’Unione Europea, che si traduce nell’adeguamento del “Common reporting standard” sullo scambio di informazioni e della direttiva sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati al nuovo fenomeno dei cripto-asset si rinviene recepito anche a livello domestico. Infatti, in tal senso, si segnala il disegno di legge n. 2572 presentato al Senato, il quale propone la prima regolamentazione fiscale in Italia in materia di valute virtuali.
Alla luce dei commenti e dei contributi che raccolti all’esito della consultazione pubblica del “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, l’Ocse prevede di finalizzare le regole e il commento al carf e al crs, di sviluppare degli strumenti di scambio di informazioni e delle soluzioni tecniche necessarie per supportare le comunicazioni e gli scambi ai sensi del carf e del crs entro ottobre 2022.