Conto corrente cointestato, l'erede deve vigilare

12.4.2021
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La recente ordinanza n. 7862 della Cassazione porta l'attenzione sui conti correnti cointestati e sulla posizione degli eredi rispetto alla banca che ha erogato il saldo del conto al cointestatario superstite
La cointestazione di un conto corrente bancario con firma disgiunta legittima la banca a liquidare il saldo del conto al cointestatario superstite in caso di decesso di uno dei due. Questo principio è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7862 depositata il 19 marzo 2021. Se il conto corrente è intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari (art. 1854 c.c.).
La morte di uno dei cointestatari del conto non determina quindi l'estinzione del rapporto che preveda la firma disgiunta. Per effetto del principio di solidarietà ciascuno dei cointestatari ha diritto di pretendere la prestazione per l'intero. Da ciò ne consegue che il contitolare superstite ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (Cass. n. 15231/2002, Cass. n. 12385/2014). È, infatti, uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto secondo quanto scrivono i giudici.
Dal lato dei rapporti tra i contitolari del conto vige però la presunzione di titolarità delle somme in parti uguali, se non risulta diversamente (art. 1298 c.c.). Da ciò ne consegue che il cointestatario superstite, in caso di decesso dell'altro cointestatario, diventa titolare della metà del saldo del conto corrente mentre la restante parte spetta agli eredi. Si tratta di una presunzione che può comunque essere superata qualora la titolarità spetti in quote diverse. Ma il cointestatario rimane tuttavia legittimato a chiedere alla banca il 100%, in quanto nel rapporto con la banca vale, come detto sopra, il principio della solidarietà.
Occorre però considerare che la normativa che regola le successioni dal punto di vista fiscale impone alle banche di non autorizzare pagamenti e atti di disposizione sulle somme presenti sul conto fino a quando non sia fornita la dichiarazione di successione (art. 48, comma 4, del Tus). Di qui la procedura delle banche di bloccare il conto corrente in attesa della dichiarazione di successione o in alcuni casi di consentire al cointestatario superstite il prelievo della sola metà del saldo del conto corrente bloccando l'altra metà teoricamente spettante agli eredi. Deve però trattarsi in quest'ultimo caso di cointestatario effettivo del conto, nel senso che deve aver effettivamente contribuito all'alimentazione del conto con redditi propri. Nei casi di cointestazione per motivi solo gestionali la banca normalmente blocca il conto per l'intero importo del saldo.
Dal lato dei rapporti tra i contitolari del conto vige però la presunzione di titolarità delle somme in parti uguali, se non risulta diversamente (art. 1298 c.c.). Da ciò ne consegue che il cointestatario superstite, in caso di decesso dell'altro cointestatario, diventa titolare della metà del saldo del conto corrente mentre la restante parte spetta agli eredi. Si tratta di una presunzione che può comunque essere superata qualora la titolarità spetti in quote diverse. Ma il cointestatario rimane tuttavia legittimato a chiedere alla banca il 100%, in quanto nel rapporto con la banca vale, come detto sopra, il principio della solidarietà.
Occorre però considerare che la normativa che regola le successioni dal punto di vista fiscale impone alle banche di non autorizzare pagamenti e atti di disposizione sulle somme presenti sul conto fino a quando non sia fornita la dichiarazione di successione (art. 48, comma 4, del Tus). Di qui la procedura delle banche di bloccare il conto corrente in attesa della dichiarazione di successione o in alcuni casi di consentire al cointestatario superstite il prelievo della sola metà del saldo del conto corrente bloccando l'altra metà teoricamente spettante agli eredi. Deve però trattarsi in quest'ultimo caso di cointestatario effettivo del conto, nel senso che deve aver effettivamente contribuito all'alimentazione del conto con redditi propri. Nei casi di cointestazione per motivi solo gestionali la banca normalmente blocca il conto per l'intero importo del saldo.
A garanzia degli eredi è prevista la possibilità di presentare comunque una comunicazione di opposizione all'utilizzo disgiunto del conto corrente all'indomani del decesso del de cuius. In tal caso la banca deve pretendere il consenso di tutti i coeredi per consentire nuove operazioni di disposizione sul conto corrente anche da parte del cointestatario superstite. Ciò fino a quando non viene prodotta la dichiarazione di successione.
Nel caso in cui tale opposizione sia stata comunicata tempestivamente, la responsabilità della banca verso gli eredi sorgerà qualora consenta al cointestatario superstite di compiere operazioni di giroconto del saldo nonostante l'opposizione ricevuta. In tal caso la banca è tenuta a risarcire l'erede opponente che abbia subito un danno a causa della distrazione dei fondi.
Nel caso oggetto dell'ordinanza n. 7862 della Cassazione da cui siamo partiti gli eredi avevano citato in giudizio la banca per aver pagato il saldo al cointestatario superstite ma dal testo delle motivazioni non emerge se avessero o meno comunicato l'opposizione alla banca. In più gli eredi nel corso del giudizio avevano trovato un accordo con gli eredi del cointestatario superstite e ciò di fatto aveva precluso ogni responsabilità della banca sulle somme erogate a quest'ultimo.
Nel caso in cui tale opposizione sia stata comunicata tempestivamente, la responsabilità della banca verso gli eredi sorgerà qualora consenta al cointestatario superstite di compiere operazioni di giroconto del saldo nonostante l'opposizione ricevuta. In tal caso la banca è tenuta a risarcire l'erede opponente che abbia subito un danno a causa della distrazione dei fondi.
Nel caso oggetto dell'ordinanza n. 7862 della Cassazione da cui siamo partiti gli eredi avevano citato in giudizio la banca per aver pagato il saldo al cointestatario superstite ma dal testo delle motivazioni non emerge se avessero o meno comunicato l'opposizione alla banca. In più gli eredi nel corso del giudizio avevano trovato un accordo con gli eredi del cointestatario superstite e ciò di fatto aveva precluso ogni responsabilità della banca sulle somme erogate a quest'ultimo.
