Dal lato dei rapporti tra i contitolari del conto vige però la presunzione di titolarità delle somme in parti uguali, se non risulta diversamente (art. 1298 c.c.). Da ciò ne consegue che il cointestatario superstite, in caso di decesso dell’altro cointestatario, diventa titolare della metà del saldo del conto corrente mentre la restante parte spetta agli eredi. Si tratta di una presunzione che può comunque essere superata qualora la titolarità spetti in quote diverse. Ma il cointestatario rimane tuttavia legittimato a chiedere alla banca il 100%, in quanto nel rapporto con la banca vale, come detto sopra, il principio della solidarietà.
Occorre però considerare che la normativa che regola le successioni dal punto di vista fiscale impone alle banche di non autorizzare pagamenti e atti di disposizione sulle somme presenti sul conto fino a quando non sia fornita la dichiarazione di successione (art. 48, comma 4, del Tus). Di qui la procedura delle banche di bloccare il conto corrente in attesa della dichiarazione di successione o in alcuni casi di consentire al cointestatario superstite il prelievo della sola metà del saldo del conto corrente bloccando l’altra metà teoricamente spettante agli eredi. Deve però trattarsi in quest’ultimo caso di cointestatario effettivo del conto, nel senso che deve aver effettivamente contribuito all’alimentazione del conto con redditi propri. Nei casi di cointestazione per motivi solo gestionali la banca normalmente blocca il conto per l’intero importo del saldo.
Nel caso in cui tale opposizione sia stata comunicata tempestivamente, la responsabilità della banca verso gli eredi sorgerà qualora consenta al cointestatario superstite di compiere operazioni di giroconto del saldo nonostante l’opposizione ricevuta. In tal caso la banca è tenuta a risarcire l’erede opponente che abbia subito un danno a causa della distrazione dei fondi.
Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 7862 della Cassazione da cui siamo partiti gli eredi avevano citato in giudizio la banca per aver pagato il saldo al cointestatario superstite ma dal testo delle motivazioni non emerge se avessero o meno comunicato l’opposizione alla banca. In più gli eredi nel corso del giudizio avevano trovato un accordo con gli eredi del cointestatario superstite e ciò di fatto aveva precluso ogni responsabilità della banca sulle somme erogate a quest’ultimo.