Il beneficio sulla prima casa si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della misura, 26 maggio 2021, e il 30 giugno 2022
Il bonus prima casa trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l’immobile è acquistato all’asta
Ebbene, prendendo come riferimento il requisito dell’età anagrafica, è possibile – richiamando la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/2021, fare alcuni esempi: Tizio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione; mentre Caio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel gennaio 2022, al ricorrere degli altri requisiti normativamente previsti, beneficerà dell’agevolazione.
Soffermando l’attenzione, invece, sulle categorie di abitazioni ricomprese nel bonus, alla luce della citata Circolare, si evidenzia che, ricadono nella disciplina di agevolazione fiscale gli immobili classificati o classificabili come: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Al contrario, l’agevolazione non è ammessa se relativa ad abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico.
Sul punto, l’Agenzia, richiamando un precedente orientamento, ha dato risposta affermativa. Acquistare un immobile all’asta dà diritto di beneficiare anche all’agevolazione sulla prima casa.
In effetti, ha spiegato, il diritto sull’immobile si acquisisce anche per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale.
In questa ipotesi, rimarca l’Agenzia, le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per l’agevolazione in commento possono essere rese dalla parte interessata o nelle more del giudizio, affinché le stesse possano risultare nel provvedimento medesimo; oppure in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell’atto.