La legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1 commi 96,97,98 e 99) ha modificato, estendendolo, il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate da non residenti mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni il cui valore deriva principalmente da immobili localizzati in Italia.
Legge di Bilancio 2023: due nuove disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze
In particolare, sono state introdotte due nuove disposizioni:
(i) la prima disposizione (il nuovo comma 1bis dell’articolo 23 del Tuir) prevede che siano imponibili in Italia le plusvalenze che un soggetto non residente realizza mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti – diversi da quelli negoziati in mercati regolamentati – il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia;
(ii) la seconda disposizione (il nuovo comma 5bis dell’articolo 5 del decreto legislativo21 novembre 1997, n. 461) prevede che la normativa di esenzione domestica dall’imposta sostitutiva sulle plusvalenze – realizzate da determinate categorie di soggetti non residenti (e in particolare: soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni; investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato; enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia) mediante la cessione di partecipazioni non qualificate – non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.
Quando non si applicano queste disposizioni?
Per entrambe le nuove disposizioni viene precisato che:
(i) tra gli immobili da considerare – per verificare se il valore della partecipazione ceduta derivi, direttamente o indirettamente da immobili localizzati in Italia – devono essere esclusi sia gli immobili merce sia gli immobili strumentali;
(ii) Inoltre, le disposizioni in esame non si applicano alle plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio esteri conformi alla direttiva 2009/65/Ce e a quelli non conformi a tale direttiva il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva 2011/61/Ue, istituiti negli Stati Ue/See che consentono un adeguato scambio di informazioni).
In base alla nuova disciplina, dunque, a partire dal 1° gennaio 2023, sono soggette a imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze immobiliari, che soddisfano i criteri sopra individuati, realizzate da non residenti, fatta salva la possibilità di applicare un Trattato contro le doppie imposizioni che allochi la tassazione solo nello Stato di residenza del cedente.
La disciplina richiede alcuni chiarimenti, tra i quali l’applicabilità della stessa alle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote in Oicr (fondi immobiliari e Sicaf) ed il criterio da utilizzare per determinare il valore degli immobili situati in Italia.