L’imposta municipale unica (Imu) è un’imposta introdotta nel 2012, e successivamente sottoposta a varie modifiche (oggi disciplinata principalmente dalla Legge di Bilancio 2020, art. 1, commi 738-783, L. 160/2019), dovuta dai contribuenti che possiedono immobili, aree edificabili o terreni agricoli.
In particolare, l’Imu si applica sui seguenti immobili:
- fabbricati iscritti al catasto, incluse le pertinenze;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli (con alcune esenzioni in base alla zona e alla qualifica del proprietario).
Imu: si paga sulla seconda casa o sulla prima?
L’Imu deve essere assolta solo sulle seconde case (con alcune eccezioni).
Infatti, per le prime case, dunque per gli immobili che ricadono nel concetto di abitazione principale, comprese le pertinenze, vige un’esenzione dall’imposta.
Vi è però un’eccezione: non sono esenti dall’imposta gli immobili che, anche se considerati abitazione principale, ricadono nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per queste categorie, che identificano abitazioni di tipo signorile (A/1), ville (A/8) o palazzi di pregio storico/artistico (A/9), si applicano aliquote ridotte e detrazioni previste per legge.
Il concetto di abitazione principale
Per abitazione principale (ai fini dell’esenzione Imu) si intende l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Affinché un immobile possa ricadere nella definizione di “abitazione principale”:
- è necessario che il proprietario abbia stabilito sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nell’immobile.
Per le coppie coniugate: è irrilevante la residenza dei singoli componenti se situati in immobili differenti, ai fini dell’esenzione, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sent. 209/2022).
Esenzione Imu
I coniugi titolari di immobili diversi ma situati nello stesso Comune o in Comuni differenti, possono fruire dell’esenzione solo per un immobile, e solo se entrambi i coniugi risiedono e dimorano nello stesso immobile.
Chi deve pagare l’Imu
Sono tenuti al pagamento dell’IMU:
• i proprietari di seconde case;
• i proprietari di prime case rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di lusso).
Più in dettaglio, devono pagare l’IMU i seguenti soggetti:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare di diritti reali di godimento sull’immobile (come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- il locatario (utilizzatore) in caso di immobile detenuto in leasing, anche se da costruire o in corso di costruzione;
- il concessionario di aree demaniali, in regime di concessione;
- il genitore assegnatario dell’ex casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice.
Come si calcola l’Imu?
L’Imu si calcola sulla base del valore catastale dell’immobile e delle aliquote stabilite dal Comune in cui si trova l’immobile.
È importante sottolineare che aliquote e modalità di calcolo possono variare da Comune a Comune, quindi è necessario consultare il sito istituzionale dell’ente locale o contattare l’ufficio tributi.
Come mettersi in regola con il pagamento dell’Imu
L’istituto del ravvedimento operoso si applica anche all’IMU e consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente errori, omissioni o ritardi nei pagamenti e nella presentazione della dichiarazione IMU (è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU quando intervengono variazioni rispetto a quanto già dichiarato, soprattutto se si tratta di variazioni non conoscibili dal Comune di competenza).
Per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, il contribuente deve:
• presentare la dichiarazione Imu non trasmessa;
• versare la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione (ridotta a un decimo del minimo);
• versare l’eventuale imposta dovuta e i relativi interessi legali.
È utile ricordare che il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) consente di sanare versamenti omessi o insufficienti, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
L’omesso o insufficiente pagamento può essere regolarizzato spontaneamente attraverso il versamento di:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello dell’effettivo pagamento;
- della sanzione, in misura ridotta.

