Tale assetto, particolarmente adatto alle imprese familiari di grandi dimensioni, ha il pregio di delineare una struttura societaria in grado di vincolare l’attività d’impresa a una determinata mission, garantendo l’autodeterminazione dell’impresa stessa.
Il modello “doppia fondazione”, applicabile anche nella declinazione “fondazione-trust”, “trust-fondazione” e “trust-trust”, prevede invece l’esistenza di un doppio ente.
Da un lato, vi è la fondazione 1, che detiene il 100% dei diritti di voto nella società Alfa, gestisce la società Alfa e reinveste il 50% degli utili nella stessa società Alfa, al fine di garantire una maggiore produttività, continuità e sostenibilità nel lungo termine dell’attività economica; dall’altro lato, vi è la fondazione 2, che individua un purpose esterno e collaterale, destinando il 50% dei dividendi in beneficenza o in favore di stakeholder esterni.
Anche tale assetto, sebbene non determini una netta separazione tra diritti di voto e diritti economici, assicura la realizzazione della mission dell’impresa e la sua autodeterminazione, consentendo in aggiunta al modello FH anche l’eventuale diversificazione del purpose.
Infine, il modello ibrido “usufrutto-trust” prevede che la nuda proprietà, munita di diritto di voto, delle azioni della società Alfa spetti al trust X, i cui trustee sono quindi incaricati della gestione dell’azienda in accordo con le disposizioni del trust. In tal modo viene assicurata una gestione indipendente della società finalizzata agli scopi definiti dal disponente.
Il diritto di usufrutto, ovvero il diritto a percepire i frutti (gli utili) della medesima società Alfa, viene invece riconosciuto in favore di un ente di carattere benefico, che utilizza i diritti economici per finalità di interesse generale, o degli eredi. Qualora, poi, si volesse distinguere ulteriormente il piano finanziario da quello gestionale, è possibile prevedere la costituzione di una holding che detenga il 100% delle partecipazioni nella società Alfa.
Da ultimo, è importante ricordare che il diritto di usufrutto, secondo quanto previsto dal codice civile, ha una durata limitata, per le persone fisiche, alla vita della persona e, per le persone giuridiche, a massimo 30 anni.