La legge delega per la riforma fiscale prevede un intervento di sistematizzazione e razionalizzazione degli scambi di partecipazioni mediante conferimento disciplinati dall’art. 177 del Tuir. Tale articolo stabilisce l’applicazione del regime di realizzo controllato, secondo il quale, in deroga al criterio del valore normale, le azioni o quote ricevute dal conferente sono valutate sulla base della corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento.
Conferimenti di partecipazioni non di controllo
L’intervento appare del tutto condivisibile soprattutto con riferimento ai conferimenti di partecipazioni non di controllo che superano determinate soglie (2/20% dei diritti di voto ovvero 5/25% del capitale, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) effettuati in società interamente partecipate dal soggetto conferente, la cui disciplina è dettata dal comma 2-bis dell’art. 177.
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Conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società holding
In particolare, è auspicabile una revisione riguardante i conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società holding. In questo caso le predette soglie sono riferite, tenendo conto della demoltiplicazione della catena societaria, a tutte le società indirettamente partecipate dalla holding che esercitano un’impresa commerciale.
Le interpretazioni restrittive dell’Agenzia delle entrate sulle partecipazioni
Tale previsione, tenendo anche conto delle interpretazioni restrittive rese dall’Agenzia delle entrate, ostacola l’applicazione di una disciplina particolarmente utile in un’ottica di riorganizzazione e di passaggio generazionale delle imprese.
Infatti, la verifica della soglia di qualificazione deve riguardare tutte le partecipazioni che fanno parte della catena societaria (quindi anche quelle indirettamente detenute dalla holding), con la conseguenza che il possesso anche di una sola partecipazione sotto soglia di modesto valore preclude l’applicazione della norma.
Inoltre, il fatto che, secondo l’Agenzia delle Entrate, la verifica debba essere fatta anche per le partecipazioni della catena societaria detenute da società operative comporta un differente trattamento di fattispecie sostanzialmente analoghe. Infatti, il regime del realizzo controllato risulta applicabile a un conferimento diretto di una partecipazione in una società operativa (non holding) anche se le soglie non sono rispettate con riferimento alle partecipazioni detenute da quest’ultima, mentre se la società operativa è detenuta (direttamente o indirettamente) da una società holding oggetto di conferimento le soglie devono essere rispettate anche per le partecipazioni detenute dalla società operativa.
Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, per stabilire se il conferimento ha a oggetto una partecipazione in una società holding, occorre fare riferimento, con le complessità del caso, ai valori correnti e non a quelli contabili dell’attivo patrimoniale di quest’ultima, non risultando applicabile il criterio di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Dubbi aperti sui conferimenti
Oltre agli spunti sopra evidenziati, si potrebbe anche valutare la possibilità di assimilare i conferimenti di partecipazioni in società holding quotate a quelli di società operative, senza verificare il rispetto delle soglie per le partecipazioni detenute dalla holding quotata; ciò in analogia a quanto avviene per l’applicazione del regime Pex di cui all’art. 87 del Tuir alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società quotate (per le quali il requisito della commercialità si considera comunque soddisfatto).
Infine, non risulta chiaro il motivo per il quale i conferimenti di cui al comma 2-bis, a differenza di quelli di partecipazioni di controllo di cui al comma 2, debbano essere effettuati da un unico soggetto.