Chiarito ciò però, a seguito di un articolato ragionamento, la Corte conclude affermando che, in tema di tassazione indiretta: «un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo».
Sotto tale punto di vista dunque, l’odierna pronuncia si pone in continuità con l’ormai costante orientamento “introdotto” dal 2019 e ribadito da ultimo nella sentenza n. 10256/2020 (si veda: /news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/trust-atto-di-dotazione-neutrale-alle-tasse/#:~:text=L’atto%20di%20dotazione%20di,10256)
Tuttavia nella decisione in commento la Cassazione, chiarisce un altro punto, a dire il vero poco spesso trattato nelle altre pronunce in tema di trust, nello specifico consistente nel soggetto tenuto al versamento delle imposte.
Viene precisato infatti che, essendo l’atto istitutivo del trust non un contratto, bensì un “atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente”, il correllato obbligo dell’assolvimento delle imposte ipotecarie e catastali (nel momento in cui saranno dovute) grava sul disponente medesimo, dovendosi escludere: (i) non solo un’eventuale responsabilità patrimoniale del trustee (la quale può sorgere solo per atti e fatti compiuti nell’esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile), ma anche (ii) una responsabilità solidale tra trustee e disponente, in quanto il primo non può essere considerato parte del contratto.
Un chiarimento, quello fornito dalla Cassazione, quanto mai utile sia in vista degli accordi tra disponente e trusteee (quest’ultimo molto spesso rappresentato da un professionista del settore), sia in ottica di deflazione dei potenziali contenziosi tra queste due figure.
La suddetta pronuncia della Cassazione è stata preceduta di un giorno dalla pubblicazione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – della Risposta a interpello n. 106 del 15 febbraio 2021. In quest’occasione l’Amministrazione finanziaria, in un apparante revirement delle proprie precedenti posizioni, concorda nella non applicabilità delle imposte indirette relativamente al conferimento dei beni in trust, poiché – giustamente – mancherebbe un trasferimento di ricchezza.
È anche vero, tuttavia, che la fattispecie analizzata dalle Entrate risultava del tutto particolare, in quanto si trattava di una ri-attribuzione di beni dal disponente al trust, per cui sarebbe stato oggettivamente forzoso e contrario a ogni principio giuridico (oltre che di buon senso), sostenere la tassazione di tale riattribuzione “in entrata”. Forse dunque ancora un po troppo presto per “cantare vittoria” in merito al parere reso dall’Agenzia.
C’è di buono tuttavia che la stessa Amministrazione prenda atto dell’orientamento giurisprudenziale, da ultimo reso dalla predetta Sentenza Cass. 10256/2020 che, a chiare lettere, aveva affermato che il momento impositivo della tassazione indiretta dei trust doveva essere individuato nella attribuzione dei beni al beneficiario, non già nel (precedente) atto di dotazione.
Alla luce di tale, rinnovata, situazione interpretativa – e non potendo confidare almeno nell’immediato in un apposito provveddimento legislativo ad hoc – si spera dunque che l’Amministrazione finanziaria faccia “proprio” l’ormai costante e univoco orientamento dei giudi di legittimità, con contestuale abbandono dei (numerosi) contenziosi tuttora in essere sulla specifica tematica.