Per contrastare tale fenomeno di doppia imposizione tra giurisdizioni sono previsti due “rimedi” differenti.
Il primo consiste nel diritto accordato di scomputare dall’imposta dovuta in Italia quella assolta all’estero a fronte della medesima liberalità (o trasferimento mortis causa). Tale meccanismo è di matrice domestica e si applica in tutti i casi in cui manchi un’apposita Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, a prescindere dalla verifica della condizione di “reciprocità” con altri Stati.
In altri termini, laddove manchi un’apposita Convenzione internazionale, il legislatore italiano ha istituito uno specifico meccanismo per evitare che i beni situati all’estero siano assoggettati a una doppia imposizione in Italia e nello Stato estero nell’ipotesi in cui il de cuius (o donante) risulti residente in Italia al momento dell’apertura della successione (o all’atto di donazione).
Qualora vi sia, invece, un apposito trattato contro le doppie imposizioni, troveranno applicazione le norme convenzionali.
Purtroppo però, contrariamente ai trattati contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi, l’Italia ha sottoscritto pochissime convenzioni internazionali con gli altri Stati ai fini dell’imposta di successione e donazione.
Si raccomanda, dunque, la massima attenzione alle successioni e donazioni per le quali siano coinvolte più giurisdizioni: in assenza della copertura di una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle successioni e donazioni, infatti, il beneficiario non residente in Italia potrebbe trovarsi a dover assolvere l’imposta sia in Italia che nel Paese di residenza qualora non via sia una specifica norma nell’ordinamento di quest’ultimo che accordi un credito per le imposte assolte all’estero.
La doppia imposizione appare inevitabile, infatti, laddove lo Stato estero preveda l’imponibilità anche in relazione ai beni situati in Italia e non preveda, invece, una norma domestica simile alla nostra che garantisca la detrazione dell’imposta pagata in relazione ai beni situati nell’altro Stato.
Peraltro, non tutti i Paesi applicano l’imposta sulle successioni e donazioni in base alla residenza del de cuius (o donante). In alcuni Stati si tiene infatti in considerazione anche la residenza degli eredi (o beneficiari). Anche tale aspetto potrebbe implicare un fenomeno di doppia tassazione.