- mantenere l’unitarietà della collezione, finalizzata alla valorizzazione e non dispersione della stessa;
- minimizzare il gravame fiscale in sede successoria;
- garantire il mantenimento delle scelte di investimento/disinvestimento in capo al collezionista finché in vita e poi in capo a quelli, tra gli eredi, che hanno acquisito le necessarie competenze, ovvero a soggetti terzi qualificati;
- consentire l’utilizzo prospettico del patrimonio, rappresentato dalla collezione, in caso di necessità economiche degli eredi del collezionista;
- fare sì che il patrimonio sia destinato alla sola discendenza e non anche ai vari coniugi dei discendenti;
- evitare che eventuali futuri dissidi tra gli eredi possano compromettere la corretta gestione e la valorizzazione della collezione.
Le motivazioni sopra elencate non possono certamente essere soddisfatte con i tradizionali strumenti del mero testamento o della donazione. Quest’ultima, inoltre, produce l’effetto di spogliare il collezionista della collezione e quindi anche della possibilità di gestirla e continuare a valorizzarla.
Dei diversi strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione, nell’ambito del passaggio generazionale di collezioni, risultano particolarmente efficaci la società semplice e il trust. Tali istituti, tuttavia, non sono tra loro sovrapponibili e consentono di soddisfare esigenze solo in parte uguali, per cui è importante aiutare dapprima il cliente a comprendere bene quali siano le finalità che si prefigge di perseguire e con quale grado di priorità le une rispetto alle altre.
La società semplice, ad esempio, assolve pienamente all’esigenza di mantenere unitaria la collezione, permette che il collezionista mantenga tutti i poteri gestori finché capace e consente con adeguata flessibilità di definire chi tra gli eredi dovrà prendere il suo posto in tale attività . La stessa consente inoltre di nominare quale amministratore un fiduciario che abbia le competenze necessarie per valorizzare la collezione – competenze che magari gli eredi non hanno – ovvero di fungere da «ago della bilancia» in caso di disaccordo tra gli eredi.
La società semplice, tuttavia, mal si presta alla definizione di regole di governance atte a mitigare gli effetti di eventuali dissidi che dovessero insorgere tra gli eredi, così come a soddisfare eventuali futuri bisogni economici differenziati degli eredi, che potrebbero essere soddisfatti vendendo uno o più pezzi della collezione. Per effetto delle regole della legittima, inoltre, la stessa non consente di fare sì che il patrimonio in essa confluito sia destinato alla sola discendenza e non anche ai vari coniugi dei discendenti.
Il trust, per contro, consente anch’esso il mantenimento unitario della collezione e permette di fare fronte efficientemente un domani alle esigenze economiche che uno degli eredi potrebbe avere, incidendo ciò solo sulla sua posizione beneficiaria. Le regole di subentro nelle posizioni beneficiarie consentono di escludere dal beneficio soggetti diversi dai discendenti ed è inoltre possibile definire regole di gestione della collezione affidata a chi, tra gli eredi o soggetti fiduciari, abbia le necessarie competenze.
Il trust, tuttavia, pur essendo un istituto giuridico che oramai è stato pienamente assimilato dal nostro ordinamento, continua a essere di difficile comprensione, e quindi accettazione, per molti.
L’implementazione di tali strumenti, così come di ogni eventuale diversa soluzione giuridica, richiede in ogni caso a monte un lungo percorso di seria comprensione delle effettive esigenze del cliente e di quali siano le priorità da rispettare nel loro soddisfacimento poiché, come sempre nell’ambito della pianificazione patrimoniale, non è mai possibile soddisfare con pari grado di efficacia tutte le (spesso contrastanti) esigenze che il cliente rappresenta. In aggiunta, la società semplice e il trust sono istituti giuridici complessi che ben si prestano a essere modellati come «vestiti su misura» per soddisfare le necessità sempre diverse di ogni cliente, il che richiede conseguentemente una conoscenza davvero specialistica degli stessi.