Nel 2019, un dipinto di Giovanni Battista Tiepolo dal titolo “San Francesco di Paola con in mano un rosario, un libro e un bastone” è stato messo all’asta e venduto. Nel lotto, il proprietario era descritto solo come “Proprietà di un’illustre collezione privata” e la provenienza era indicata come: “Galerie Wolfgang Böhler, Bensheim, Germania”, seguita da “Vendita anonima”. La letteratura fornita a sostegno della provenienza era A Complete Catalog of the Paintings of G.B. Tiepolo di Antonio Morassi del 1962.
Ma ora gli eredi di un gallerista ebreo, Otto Fröhlich, si sono fatti avanti e hanno fatto causa alla casa d’aste per non aver incluso la provenienza completa dell’opera, che era stata posseduta e poi abbandonata dal suo proprietario, venduta sotto costrizione, quando fuggì dai nazisti dall’Austria nel 1938.
I numerosi errori e omissioni nello studio della provenienza del Tiepolo andato in asta
Una ricerca più approfondita sulla provenienza dell’opera rivela numerosi errori e omissioni importanti. Innanzitutto, si scopre che il dipinto era di proprietà di una persona diversa: un gallerista di nome Julius Böhler, e non Wolfgang Böhler, e che i due non erano collegati. Un controllo della scheda di catalogo di Morassi menziona semplicemente “Böhler” e “Monaco”, e non la città di Bensheim. Wolfgang Böhler non è mai stato collegato a quest’opera e suo figlio lo ha confermato. Il gallerista Julius, il cui nome non è stato indicato nel lotto, possedeva il dipinto ed era noto dal 1946 come persona coinvolta nel saccheggio di opere d’arte naziste. Secondo gli eredi Frölich, il nome di Julius è elencato come un “strong Nazi” presso l’Art Looting Investigation Unit Group del governo statunitense.
Ulteriori ricerche condotte dalla Mondex Corporation per conto degli eredi hanno trovato documenti che dimostrano che Fröhlich aveva trasferito il dipinto alla Galerie Sanct Lucas di Vienna per custodirlo quando era fuggito da Vienna, ma il proprietario della galleria aveva poi ricevuto il permesso dai nazisti di vendere l’opera nel 1941 per coprire i debiti che Fröhlich doveva alla galleria. Gli eredi di Frölich sostengono che la vendita fu forzata e che il dipinto fu venduto al di sotto del valore di mercato.
Nella causa, gli eredi Frölich ritengono che la casa d’aste abbia intenzionalmente ingannato gli acquirenti, cambiando i nomi Julius in Wolfgang e la città di Monaco in Bensheim, al fine di facilitare la vendita senza sollevare questioni sulla proprietà passata dell’opera. La casa d’aste sostiene invece che si è trattato di un “errore umano” e che non era a conoscenza della problematica storia di provenienza dell’opera.
La casa d’aste ha ora intrapreso ulteriori ricerche e ritiene di aver trovato un proprietario precedente che potrebbe avere un diritto sull’opera. Fröhlich acquistò il quadro di Tiepolo nel 1938 da una persona che descrive come sua cugina, Adele Fischel, che fu poi deportata e uccisa nel campo di Theresienstadt. Fröhlich sostiene che si trattò di una transazione in buona fede.
Ora sorge un ulteriore problema per il venditore. A causa delle leggi sulla privacy, la casa d’aste ha il diritto di non rivelare il nome dell’acquirente del dipinto all’asta. Pertanto, la famiglia non ha modo di tentare di reclamare il dipinto dall’acquirente. Gli eredi chiedono alla casa d’aste di rilasciare il nome dell’acquirente. Le case d’asta di solito non rivelano i nomi dei mittenti o degli acquirenti, ma gli eredi sostengono che c’è una base per obbligare la casa d’aste a farlo, perché queste informazioni sono fondamentali per i loro sforzi legali per recuperare il dipinto.
Perché il nome è stato trascritto erroneamente come Wolfgang e non Julius e la città come Bernsheim e non Monaco? Chi ha condotto la ricerca e quali erano le sue qualifiche professionali? Quali fonti ha controllato o trascurato di controllare?
La domanda cruciale
Queste domande portano a una questione più importante: quale approccio di due diligence è stato utilizzato per determinare la provenienza dell’opera? Questo problema riguarda tutte le parti coinvolte nella transazione: l’acquirente, il venditore e la casa d’aste come intermediario. Attualmente non esistono standard condivisi per la conduzione della due diligence sulle opere d’arte. Senza uno standard di questo tipo, è impossibile determinare chi ha condotto la due diligence, qual è stato il suo livello di competenza, quali fonti ha utilizzato e come ha interpretato le informazioni. Sarebbe analogo a risolvere un problema matematico e arrivare alla risposta sbagliata senza mostrare sulla carta i passaggi di come il calcolo è stato fatto per poter capire dove sta l’errore.
Come può una casa d’aste proteggersi dall’”errore umano” e dalle rivendicazioni legali legate alla vendita di un’opera d’arte con una provenienza superficiale, parziale o errata? Come possono un venditore e un acquirente proteggersi dalla vendita o dall’acquisto di un’opera d’arte con una provenienza problematica? E come può un giudice stabilire se si è trattato veramente di un errore umano o piuttosto di un tentativo intenzionale di coprire o sfumare informazioni problematiche?
The Hecker Standard®, un metodo per la due diligence basato sulle prove, richiederebbe a ciascun membro coinvolto nella transazione di assumere uno specialista esterno alla transazione, indipendente, che segua una serie codificata di passi per condurre una ricerca approfondita. Il risultato sarebbe una relazione di Due Diligence firmata, datata e soprattutto imparziale, condotta da un ricercatore qualificato, conosciuto e rispettato, con una formazione professionale e una specializzazione nella ricerca sulla provenienza dell’arte trafugata dai nazisti. Lo specialista scelto deve affermare di non avere conflitti di interesse e di non essere coinvolto nella transazione. Infine, lo specialista deve essere in grado di “mostrare il suo lavoro”, fornendo una checklist insieme alle prove materiali e documentate dei passaggi del suo processo, comprese le copie di tutti i documenti e le fonti utilizzate. Nel caso di un’eventuale causa legale, ciò consentirà al giudice di determinare la natura della ricerca condotta e la professionalità della persona che ha condotto la ricerca. Ritengo che un approccio codificato e condiviso alla due diligence sia l’unico modo in cui gli acquirenti, i venditori e le case d’asta possano iniziare a proteggersi da future richieste legali relative a ricerche superficiali o errate o a provenienze intenzionalmente sfumate.