Gli elementi che caratterizzano il rapporto fiduciario sono quattro, ovvero, la separazione di fatto tra effettiva proprietà e legittimazione formale; il diritto del fiduciante alla restituzione, in qualsiasi momento, dei beni affidati alla società fiduciaria. L’obbligo della società fiduciaria di astenersi dall’esercitare qualsiasi attività relativa ai beni amministrati se non sulla base di preventive ed esclusive istruzioni scritte del fiduciante. Infine, l’obbligo della società fiduciaria di operare sempre su base finanziaria completamente garantita. Di conseguenza non può in alcun caso contrarre debiti o assumere impegni finanziari per conto dei propri fiducianti, se non previa fornitura dei fondi necessari all’esecuzione di qualsiasi attività relativa ai beni amministrati. Di particolare interesse è comprendere quando l’intestazione fiduciaria può essere utile. Quando il fiduciante vuole mantenere la riservatezza circa le proprie consistenze patrimoniali depositate presso gli intermediari finanziari o affidate in gestione ai medesimi oppure necessita di una riservatezza nelle iniziative imprenditoriali, evitando tensioni concorrenziali, diniego di vendita, distorsioni di prezzo. Non solo. Quando il fiduciante vuole o deve costituire vincoli (pegno, patti,) sui valori mobiliari intestati fiduciariamente a garanzia dei finanziamenti ottenuti o degli impegni assunti in ambito societario oppure quando si devono attuare patti di sindacato azionario e/o parasociali in genere o dare esecuzione a piani di stock-option. Quando si deve permettere il passaggio generazionale di beni di famiglia assicurando la continuità gestionale. Quando si deve garantire il trasferimento dei valori mobiliari ed il pagamento del prezzo nell’ambito delle compra-vendite di partecipazioni. Quando il fiduciante vuole mantenere una visione unitaria del patrimonio, aggregando, grazie all’unicità dell’intestatario, i segmenti affidati ai vari intermediari finanziari.
Particolarmente interessante è l’utilizzo del mandato fiduciario quale strumento utile per adempiere alle obbligazioni contrattuali. In tale ambito, infatti, al fine di raggiungere un risultato che faccia collimare interessi anche contrapposti o che contenga gli individualismi a favore di uno scopo comune e superiore alle parti, occorre una figura imparziale e confidenziale, che sia indipendente, riservata e sopravviva alla vita dei contraenti. Tali peculiarità sono insite nella natura stessa di una società fiduciaria. L’indipendenza della fiduciaria è garanzia dell’assenza di conflitti di interesse che è strumentale al raggiungimento degli obiettivi del fiduciante e/o dei terzi coinvolti nell’esecuzione del mandato. In alternativa all’utilizzo di un trust, soprattutto per la velocità di esecuzione e i costi contenuti, la fiduciaria rappresenta il soggetto imparziale che, ponendosi al di sopra delle parti, permette di amministrare gli aspetti più delicati e in conflitto tra loro contenuti in complesse e riservate pattuizioni. Permette, inoltre, come nei casi di patti parasociali, di riunire più soggetti intorno ad un progetto comune, vincolandoli sino al raggiungimento di un obiettivo condiviso. L’amministrazione fiduciaria di un bene, come si è già visto, mantiene riservata l’effettiva proprietà e consente alla Fiduciaria di effettuare, a nome proprio ma per conto del fiduciante, attività in grado di soddisfare le più diverse esigenze sia in ambito finanziario sia in ambito societario anche a supporto di trust e patti di famiglia. La conseguenza è che eventuali soggetti non legittimati non possono venire a conoscenza dell’identità del fiduciante.
Alla scadenza della polizza (o al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato) la Fiduciaria riscuote (se indicata anche come beneficiaria) la somma assicurata e la mette a disposizione della persona preventivamente designata dal Fiduciante quale beneficiario.
Con riferimento ad operazioni che vedono spesso coinvolti fondi di Private Equity interessati ad acquisire quote partecipative, di minoranza o di maggioranza, in una società di capitali nell’ambito di un più ampio disegno di riorganizzazione aziendale in ottica successoria, la società fiduciaria rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile “stabilizzare” e rendere efficaci gli impegni che il fondo di private equity e gli altri soci si sono assunti nell’ambito del contratto di compravendita. Da quanto evidenziato si può solo condividere che la società fiduciaria ancorché nata nel 1939 sembra avere ancora molto da offrire alla propria clientela.