Il Regolamento Europeo No. 650/2012 (Reg.) concernente la riforma del diritto privato in materia di successioni internazionali ed entrato in vigore a partire dal 17 agosto 2015, ha introdotto con il Capo VI il Certificato Successorio Europeo (Cse), un inedito strumento che consente a eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell’eredità di provare la propria qualità e i propri poteri all’interno degli Stati che applicano il predetto regolamento. In particolare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, il Cse può essere utilizzato per provare: la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie; l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato; i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.
Il Cse, in altri termini, mira ad armonizzare la disciplina degli stati membri relativa alla prova delle predette qualità e poteri, affiancandosi agli strumenti che già ciascuno Stato prevede (come detto sopra, ad esempio, l’atto di notorietà, o il certificato di eredità), come disposto dall’art. 62, comma 3 del menzionato Reg.
Il Cse è rilasciato, ai sensi dell’art. 64 del menzionato REg., dalle autorità dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi dell’art. 4, dell’art. 7, dell’art. 10 o dell’art. 11 del medesimo Regolamento. In estrema sintesi, l’Italia è competente qualora:
- Il de cuius era residente abituale in Italia al momento della morte; o, in mancanza,
- Il de cuius abbia validamente scelto la legge italiana quale legge applicabile alla successione (poiché cittadino italiano al momento della scelta o della morte) e le parti interessate alla successione abbiano stretto un accordo nel senso di attribuire all’Italia competenza esclusiva su qualsiasi questione legata alla successione, ovvero nel caso uno Stato preventivamente adito abbia dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’art. 6, ovvero ancora nel caso di competenza fondata sulla non contestazione; ovvero, in mancanza,
- Il de cuius, cittadino italiano alla morte, non è morto residente abituale in nessuno stato membro e vi sono dei beni in Italia; ovvero ancora
- Nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del Reg, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.
Così, secondo la Corte giustizia UE sez. II, 21/06/2018, n.20 “L’art. 4 Regolamento (UE) n. 650/2012 (certificato successorio europeo) deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, prevedente che, pur se il defunto non aveva, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, sono competenti a rilasciare i certificati successori nazionali, nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali di questo Stato membro, se i beni ereditari si trovano nel suo territorio od il defunto era cittadino dello stesso Stato”.
L’art. 32 della legge No. 261/2014, in attuazione del Reg. ha previsto che il Cse vada sia rilasciato da un notaio, su richiesta delle persone a ciò legittimate dal regolamento 650/2012.
Soggetti legittimati a chiedere il rilascio del Cse o, come risulta dal combinato disposto del predetto art. 32 della legge No. 261/2014 e dell’art. 63 comma 1 Reg., sono gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari e gli amministratori dell’eredità. Il contenuto del Certificato è dettato dall’art. 68 del Reg.; tra gli altri elementi, il Certificato indica le generalità del richiedente, del defunto e dei beneficiari, i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto, la legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata, l’indicazione su se si tratti di una successione ab intestato o testata, le quote ereditarie di ciascun erede, l’elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario. È importante comunque notare che il Cse contiene un accertamento dei diritti e/o dei poteri dei beneficiari (eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità), che non ha forza di giudicato. Infatti, chi vi ha interesse potrà sempre chiederne la revoca o la modifica, senza limiti di tempo.
Una volta rilasciato, il Cse produce i suoi effetti in ogni Stato Membro, senza che sia necessario alcun altro procedimento. In particolare, gli effetti del Certificato sono previsti all’art. 69 del Reg.Tra gli altri, si osserva come l’articolo disponga che
- si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso;
- chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave;
- se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un’altra persona, si considera che quest’ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave; e che
iIl certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro.
Quanto alla sua natura giuridica, l’atto di certificazione non è una decisione, ma un atto pubblico, in materia successoria, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. i). Reg, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è un’autorità pubblica, il quale è tenuto, in queste circostanze, a emettere il modulo previsto dall’articolo 59 del citato Reg. corrispondente a quello che figura nell’allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012 (Corte giustizia UE sez. I, 23/05/2019, n.658).
Al Cse deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa (attualmente stabilita in 200euro), in termine fisso, vale a dire entro 30 giorni dalla data della sua emissione (così l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 563 del 27 novembre 2020).