Nella maggior parte dei casi, le parti prevedono che le controversie compromesse siano amministrate secondo le regole della International Chamber of commerce o Icc (e cioè la Camera di Commercio Internazionale con sede a Parigi) oppure secondo le regole della London Court of International Arbitration (la Corte di Arbitrato internazionale di Londra, con sede a Londra). Normalmente sono sempre le parti, in contratto, ad indicare la sede dell’arbitrato.
Nei casi in cui l’arbitrato ha sede a Londra, il procedimento sarà regolato, senza alcuna distinzione rispetto al pre-Brexit, dall’English Arbitration Act 1996.
La disciplina del riconoscimento e della esecuzione di sentenze arbitrali emesse in uno Stato differente da quello in cui tale riconoscimento ed esecuzione è richiesto è infatti contenuta, tanto per la Gran Bretagna quanto per i paesi membri dell’Unione europea, nella Convenzione di New York del 1958.
Per esemplificare, nel caso in cui una società italiana ottenga un lodo arbitrale in Francia nei confronti di una controparte inglese, dovrà applicare per il riconoscimento ed esecuzione in Uk di tale lodo la disciplina contenuta nella Convenzione di New York. A tali norme dovrà attenersi anche la parte che voglia portare in esecuzione in Italia, ad esempio, un lodo inglese.
La regola basica cui si ispira la Convenzione è quella del mutuo riconoscimento.
Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale possono essere rifiutati su istanza della parte interessata solo nelle ipotesi tassative previste dalla Convenzione, come di seguito elencate in maniera assolutamente semplificata per comodità di lettura:
- a) incapacità delle parti firmatarie della convenzione di arbitrato o invalidità di detta convenzione;
- b) omessa o non adeguata informazione della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato ad una delle parti oppure impossibilità di una delle parti di far valere le proprie ragioni;
- c) deferimento agli arbitri di una controversia non compromessa o non compromettibile;
- d) composizione del tribunale arbitrale o svolgimento del procedimento arbitrale in maniera non conforme alla convenzione arbitrale oppure, in mancanza di convenzione, alla legge del paese in cui l’arbitrato ha avuto luogo;
- e) sentenza arbitrale non ancora divenuta vincolante tra le parti, oppure annullata o sospesa da un’autorità competente del paese nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa.
Il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza arbitrale possono poi in ogni caso essere rifiutati se l’autorità competente del paese dove sono stati richiesti riscontra che:
- l’oggetto della controversia, secondo la legge di tale Paese, non è suscettibile di essere risolto mediante arbitrato; oppure
- il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza sarebbe contrario all’ordine pubblico del Paese stesso.
A bene vedere è questo uno dei pochissimi angoli di incidenza della Brexit sull’arbitrato internazionale commerciale. Come infatti autorevoli voci fanno notare, è verosimile che la nozione di “ordine pubblico” inglese diverga sempre di più, col passare del tempo, da quella europea.
Mentre infatti i paesi dell’Ue saranno sottoposti ad una disciplina “comune” sempre più estesa, la common law inglese e i suoi preponderanti case law (le precedenti decisioni dei giudici inglesi) saranno sempre più autosufficiente ed indipendenti dai pricipi dell’Unione Europea: uno tra tutti la libertà di concorrenza.
Deve però anche ricordarsi che esiste un diritto pubblico internazionale superiore a quello europeo e che da esso prescinde, che trova tra l’altro conforto e fondamento nella Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, cui hanno aderito sia la Gran Bretagna che i paesi membri dell’Unione Europea.
Difficile dunque prevedere esattamente quale sarà il rischio che un lodo arbitrale europeo venga “disconosciuto” da una corte inglese anche perché, se si riflette un attimo sul vero “sottostante”, le esigenze degli operatori commerciali e (soprattutto) finanziari (trattandosi della City) sono le stesse in Ue o Uk che sia.
Ed è certo difficile immaginare che Londra rischi di perdere il suo appeal verso gli investitori stranieri “solo” per ergersi a paladina di un ordine pubblico tutto (e solo) inglese.