Il divorzio british potrebbe forse preoccupare le numerosissime società europee che con l’hub londinese sono legate a doppio filo.
Finché la Gran Bretagna ha fatto parte dell’UE tutti i rapporti commerciali sono stati instaurati, eseguiti e decisi secondo il diritto europeo e sotto l’egida della Corte di Giustizia Europea. Cosa accadrà ora ai contratti commerciali con controparti inglesi e agli eventuali contenziosi che ne deriveranno?
Anzitutto bisogna precisare che, di norma, i contratti commerciali interazionali identificano la legge applicabile al contratto e alle conseguenti controversie e, sempre di norma, tale scelta ricade sul diritto inglese, lex mercatoria internazionale applicata da corti specialistiche di grande expertise con la garanzia di procedimenti estremamente rapidi e predicatable, diversamente da quelli nostrani (tanto per fare un esempio).
Con i Regolamenti europei Roma I e Roma II l’Ue tutela, infatti, la libertà delle parti di scegliere il diritto applicabile al proprio rapporto, indipendentemente dal fatto che tale diritto sia di un paese UE o meno. Il diritto convenzionale deve essere applicato dai Giudici europei con il solo limite del rispetto delle norme inderogabili dello Stato in cui la controversia viene decisa.
Parimenti non cambierà granché (quanto meno nell’immediato) per i contratti internazionali regolati dal diritto italiano (o di altro Stato Membro) e sottoposti alla giurisdizione delle Corti inglesi. I regolamenti europei sopra citati infatti, pur non essendo più vincolanti in quanto diritto comunitario, sono stati recepiti dall’ordinamento inglese con The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
Quindi almeno nell’immediato sia i Giudici UK che quelli europei saranno vincolati dalla governing law prevista dalle parti del contratto oltre che, nel caso in cui tale scelta non sia stata effettuata, dai criteri di identificazione del diritto applicabile previsti dai Reg Roma I e II. Nel lungo termine la situazione potrebbe cambiare poiché la Gran Bretagna, non essendo più vincolata al diritto europeo ed alle decisioni della Corte di Giustizia Europea, potrebbe divergere, in maniera sempre più evidente, nell’interpretazione del diritto applicabile rispetto a quella dei Giudici e dalle istituzioni comunitarie. Ed è noto che l’interprete di una norma ha un potere (direi quasi pari) a quello di chi la norma adotta.
Fin qui si è scritto degli effetti (nulli) della Brexit sul diritto applicabile ai contratti internazionali.
Come incide invece la Brexit sulle sentenze pronunciate in UK nei confronti di un cittadino o società europea e viceversa?
Le sentenze pronunciate nel Regno Unito saranno riconosciute in Italia ai sensi della nostra legge di riforma del diritto internazionale privato (L. n. 218 del 1995) a condizione che soddisfino determinati criteri basici (come la competenza giurisdizionale del Giudice; la natura definitiva della decisione; il rispetto del principio del contraddittorio e la non contraddittorietà all’ordine pubblico dello Stato giudicante).
Anche in caso di sentenza italiana pronunciata nei confronti di un operatore inglese, il provvedimento potrà essere eseguito in UK in forza del Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement Act) 1933 che riconosce efficacia ai trattati bilaterali tra UK e stati membri dalla UE (come l’Italia) per il riconoscimento/applicazione reciproci delle sentenze.
La Corte inglese potrà opporsi all’esecuzione di una sentenza italiana (o europea) solo in limitati e determinati casi quali (a titolo esemplificativo): la mancanza di giurisdizione da parte del tribunale che ha emesso la sentenza, la contrarierà all’ordine pubblico del Regno Unito, l’emanazione della sentenza in violazione delle norme sul giusto processo.
Inoltre, dal 1° gennaio 2021 la Gran Bretagna ha autonomamente ratificato la Convezione dell’Aja del 2005, che disciplina la giurisdizione e l’efficacia delle sentenze degli Stati contraenti qualora le parti abbiano identificato una giurisdizione esclusiva. In caso, ad esempio, di giurisdizione esclusiva italiana, i Giudici UK dovranno astenersi dalla decisione, se proposta anche dinanzi a loro, e riconoscere l’efficacia della sentenza italiana.
Infine, l’8 Aprile del 2020 il Regno Unito ha fatto richiesta per poter rientrare a far parte della Convenzione di Lugano. La richiesta è ancora al vaglio dell’Unione Europea. Una volta accolta si ristabiliranno regole per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze simili a quelle esistenti prima della Brexit.