La disciplina della “holding di famiglia” è una soluzione sempre più utilizzata dalle imprese familiari in fase di passaggio generazionale e il ricorso a tale strumento è destinato a crescere grazie alle modifiche anticipate dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile scorso (di seguito “Schema di decreto”).
L’impulso è contenuto nell’art. 6, comma 1, lett. f), della Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023, il quale dispone la “sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento”.
Vantaggi delle holding di famiglia nel passaggio generazionale
Ciò che a noi qui rileva maggiormente è il regime di conferimento “a realizzo controllato” racchiuso nell’art. 177 del Tuir. In particolare, la nostra attenzione si sofferma sul regime delineato dal comma 2-bis, il quale non implica, come noto, l’acquisizione del controllo della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento (tale è il regime previsto al precedente comma 2 dell’art. 177); bensì, consente il conferimento in neutralità fiscale “indotta” anche di partecipazioni definibili quali “qualificate” secondo i requisiti disposti dalla norma stessa.
Si tratta, repetita iuvant, di conferimento di partecipazioni che “rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni» (cfr. citato comma 2-bis, lettera a).
Oltre alla qualificazione delle partecipazioni conferite, un ulteriore requisito della normativa in esame è rappresentato dal fatto che le partecipazioni conferite devono confluire in “società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente” (cfr. comma 2-bis, lettera b).
Le modifiche in atto incidono proprio su tali limitazioni all’accesso.
Il superamento della holding beneficiaria unipersonale
La chiara volontà del legislatore di incentivare lo strumento della “holding di famiglia” è evidenziata dall’eliminazione del vincolo di unipersonalità da riscontrare nella società conferitaria.
Nello Schema di Decreto si legge infatti una lettera b) estesa nel suo dato letterale: le partecipazioni devono comunque essere conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente, tuttavia, nel caso il conferente sia una persona fisica, la beneficiaria può essere partecipata sia dal conferente che “dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5”.
La modifica, che deve sicuramente essere vista con favore, non consente tuttavia di svincolare l’applicazione del regime di realizzo controllato dalle soglie di qualificazione delle partecipazioni conferite previste dalla medesima disciplina, come sopra ricordate. Se pur, quindi, decade il vincolo della unipersonalità in capo alla holding beneficiaria in caso di conferenti quali “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”, ad essi è comunque richiesto il conferimento di partecipazioni che possano definirsi qualificate.
Tale verifica, almeno così traspare dal testo in bozza, dovrà quindi coinvolgere ogni soggetto (familiare) conferente, e non le partecipazioni complessivamente conferite.
Semplificazione della disciplina del conferimento di partecipazioni detenute in società holding
Le operazioni di riorganizzazione societaria in ambito successorio saranno altresì favorite dalla modifica al cosiddetto approccio “look-through”, al momento previsto per la verifica delle soglie di qualificazione delle partecipazioni conferite, qualora detenute in società “la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni” (attuale formulazione del secondo periodo della lett. b), comma 2, art. 177). Le modifiche sono racchiuse nel nuovo comma 2-ter.
In primo luogo, è espressamente previsto che il metodo del demoltiplicatore sarà applicabile alle società rientranti tra i soggetti all’art. 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ossia, appunto, le società holding. Tale rinvio, quindi, consentirà la qualificazione della società conferita come holding sulla base di valori contabili legati all’attivo patrimoniale dell’ultimo esercizio chiuso.
In secondo luogo, sinteticamente, il test per la verifica del vincolo delle soglie percentuali minime sarà soggettivamente limitato (i) alle partecipate di primo livello non holding e (ii) alle partecipazioni indirettamente possedute per il tramite di società a loro volta qualificabili come (sub)holding.
Infine, la verifica sarà limitata anche nel suo ambito oggettivo, restringendo il superamento del test di qualificazione almeno a quelle partecipazioni “il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate” (cfr. Schema di Decreto) e annullando il carattere ostativo ora assunto da partecipazioni “sotto soglia” dal valore irrilevante.