È vietata l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo se non è correlata a debiti contratti per i bisogni della famiglia
Nel caso in cui i coniugi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione dell’ipoteca sui beni costituiti nel fondo
Fondo patrimoniale e convenzioni matrimoniali
La costituzione del fondo patrimoniale, di cui all’art. 167 c.c., concretizzata per effetto di una libera scelta dalle parti, determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, dunque di tutti i suoi componenti (compresi i figli).
Questi bisogni corrispondono alle esigenze di vita dei suoi componenti. Esigenze considerate in senso ampio, in quanto, la ragione ispiratrice dell’istituto si individua nell’obiettivo di assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia e di realizzare una situazione di vantaggio per tutti i suoi diversi componenti.
Queste sono alcune delle argomentazioni della recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 32484 del 2023, con la quale i giudici di legittimità si sono pronunciati in merito all’eventuale ipotecabilità dell’abitazione conferita nel fondo patrimoniale.
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Fondo patrimoniale e ipoteca
Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori con l’autorizzazione concessa dal giudice nei soli casi di necessità o utilità evidente.
In materia di fondo patrimoniale, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque sia la clausola inserita nell’atto di costituzione.
La ratio consiste nel porre una limitazione alla libera commercializzazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale, per assicurare che gli stessi restino a garanzia del soddisfacimento delle esigenze familiari, senza stabilire peraltro un vincolo di indisponibilità assoluta che potrebbe essere controproducente per gli interessi della famiglia, ove questa si trovasse nella necessità di liquidare alcuni beni del fondo per le proprie esigenze, ovvero qualora la liquidazione si rivelasse particolarmente proficua e vantaggiosa.
Ad ogni modo è vietata l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo se non è correlata a debiti contratti per i bisogni della famiglia, con esclusione di quelli che il creditore sapeva estranei a detti scopi.
Infatti, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione dell’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.
In questo senso, l’iscrizione ipotecaria sui beni confluiti nel fondo è ammissibile solo se prodromica ad una esecuzione sui beni in questione, in virtù di un credito acquisito per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore.
Non possono invece essere raggiunti da ipoteca da parte di terzi i beni che ricadono nel fondo patrimoniale.