Con la Legge sulle Persone e sulle Società (Pgr) introdotta nel 1926, il Liechtenstein ha posto le basi per un centro di servizi finanziari di successo: il Liechtenstein è stato l’unico Paese dell’Europa continentale ad adottare il trust anglo-americano e ad inserirlo nel proprio sistema giuridico. Grazie a questa lunga e comprovata tradizione, il diritto dei trust del Liechtenstein, rimasto invariato per quasi cento anni, garantisce la sicurezza giuridica e le condizioni ottimali per la salvaguardia a lungo termine del patrimonio familiare, nonché per la pianificazione successoria e la successione aziendale.
Grazie anche alla sua versatilità e flessibilità, il trust ha vissuto di recente una rinascita.
Diversi Paesi in Europa si stanno occupando del riconoscimento del trust o hanno già introdotto il trust come istituto giuridico. Anche nella vicina Svizzera è stata recentemente discussa l’introduzione di un trust svizzero.
Il trust del Liechtenstein non è un’entità giuridica, ma un rapporto giuridico appositamente concepito tra un settlor e un trustee.
Il settlor trasferisce parte del suo patrimonio a un trustee da lui designato, che gestisce o utilizza il patrimonio a proprio nome come soggetto giuridico indipendente nel senso di un accordo fiduciario a beneficio dei beneficiari.
Il trustee esercita le sue funzioni all’esterno come proprietario dei beni del trust. Il settlor può riservarsi il diritto di revoca.
I beneficiari sono nominati nell’atto fiduciario redatto dal settlor.
Spesso, invece di designare persone specifiche come beneficiari con un diritto specifico, viene specificata una classe di beneficiari. È quindi a discrezione del trustee quando e in che misura i membri del gruppo di beneficiari devono godere dei benefici del trust.
Oltre al disponente, possono essere previsti altri organi che partecipano all’amministrazione del trust, ad esempio è possibile nominare un protettore per salvaguardare la volontà del disponente.
Caratteristiche speciali del trust del Liechtenstein
Un vantaggio del trust del Liechtenstein è che lo stesso può essere stipulato per qualsiasi scopo. Nel rispetto delle disposizioni di legge, il settlor è libero di determinare i parametri del trust. A differenza del diritto anglosassone, il diritto dei trust del Liechtenstein non prevede un limite di tempo, ma un trust può essere istituito per un periodo indefinito.
Il diritto dei trust del Liechtenstein non riconosce la ” rule against perpetuity” (regola contro la perpetuità) che esiste in molte giurisdizioni.
Inoltre, i trust possono essere costituiti nel Liechtenstein anche in base al diritto straniero, in base al quale la legge stabilisce che solo il diritto del Liechtenstein è applicabile nel rapporto esterno: il diritto straniero regola il rapporto interno tra settlor, trustee e beneficiari, mentre le disposizioni del diritto del Liechtenstein si applicano nel rapporto dell’amministrazione fiduciaria nei confronti di terzi.
Come il modello anglosassone, il trust del Liechtenstein è caratterizzato da un elevato grado di versatilità e flessibilità, motivo per cui è adatto alla protezione del patrimonio a lungo termine e alla pianificazione della successione. Il trust del Liechtenstein è adatto alla pianificazione della successione, grazie alla possibilità di conferimenti regolari di beni da parte del settlor o di distribuzioni ai beneficiari. Per la strutturazione del patrimonio privato, il trust è considerato una vera e propria alternativa alla fondazione e sta vivendo una rinascita in Europa: la Repubblica Ceca e l’Ungheria hanno appena introdotto una propria legge sul Trust e altri Paesi, come la Svizzera e l’Italia, riconoscono il trust come istituto giuridico.
L’introduzione del Trust svizzero, con particolare attenzione agli aspetti di diritto tributario
La Svizzera non ha ancora una propria legge sui Ttust. Tuttavia, i trust stranieri sono molto diffusi nella pratica. Da quando è entrata in vigore la Convenzione dell’Aia sui Trust nel 2007, essi sono pienamente riconosciuti in Svizzera.
Il trust svizzero pianificato dovrà essere integrato nel Codice delle obbligazioni e corrispondere essenzialmente al trust del Liechtenstein. A differenza del Trust del Liechtenstein, lo scopo del trust è quello di servire esclusivamente scopi di beneficio privato.
A differenza della legge del Liechtenstein, ma in conformità con il principio anglosassone della “Rule Against Perpetuity”, il trust svizzero dovrebbe poter essere istituito per un periodo di tempo limitato, al massimo 100 anni. Oltre alla nuova regolamentazione dei trust nel Codice delle obbligazioni, diverse leggi federali saranno modificate di conseguenza.
In particolare, in futuro le leggi fiscali regoleranno esplicitamente il trattamento fiscale dei trust. Attualmente, la tassazione si basa essenzialmente sui principi generali del diritto tributario e su due circolari dell’agenzia delle entrate. Dal punto di vista fiscale si distingue tra trust revocabili e irrevocabili e tra trust discrezionali e non discrezionali (“fixed income”).
In termini semplici, un trust revocabile è un trust in cui il settlor mantiene il controllo economico sui beni del trust. Questo tipo di trust viene trattato in Svizzera in modo trasparente ai fini fiscali. Ciò significa che i beni del Trust e il loro reddito continuano a essere attribuiti al settlor.
Si parla di un trust irrevocabile se il settlor trasferisce irrevocabilmente i beni al trust. Un Trust discrezionale si ha quando il trustee ha la discrezione di determinare i tempi e l’importo della donazione a una persona tra i beneficiari.
Si parla di un fixed-intrest trust se i beneficiari, così come il volume e il momento della rispettiva donazione, sono determinati chiaramente. In questo caso, le autorità fiscali svizzere attribuiscono i beni del trust o al settlor e/o ai beneficiari. Un’eccezione importante a questa regola, tuttavia, è il cosiddetto trust discrezionale irrevocabile, che è particolarmente diffuso.
Un trust di questo tipo può esistere solo se il settlor non era domiciliato in Svizzera al momento della creazione dello stesso trust. Se il disponente invece era residente in Svizzera al momento della costituzione, il trust è generalmente trattato fiscalmente in modo trasparente. Nell’attuale proposta del Consiglio Federale Svizzero, gli attuali vantaggi fiscali del trust discrezionale irrevocabile verrebbero eliminati. Mentre nella situazione giuridica attuale non vi è alcuna tassazione corrente del trust, nella proposta del Consiglio federale il Trust sarebbe tassabile per gli utili correnti (comprese le plusvalenze). Inoltre, verrà abolita l’attuale differenziazione nell’ambito dell’imposta sul reddito per quanto riguarda l’esenzione fiscale della sostanza conferita in origine e della sostanza aggiuntiva.
Di fatto, ciò significa che il trust discrezionale irrevocabile sarà trattato in futuro allo stesso modo, ai fini fiscali, di una fondazione svizzera, che non è esente da imposte. Questo significa a sua volta che le fondazioni di famiglia estere – che vengono riconosciuti a determinate condizioni come oggetto fiscale in Svizzera – sarebbero significativamente più attraenti di un trust svizzero secondo la legge proposta.
In sintesi, si può affermare che il trust del Liechtenstein è un modello comprovato per la protezione del patrimonio e la pianificazione successoria. La soluzione proposta dal Consiglio federale per l’introduzione di un Trust svizzero, invece, è fortemente criticata dal punto di vista del diritto tributario, in quanto le persone interessate si troverebbero in una posizione significativamente peggiore rispetto alla prassi fiscale attuale.