L’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato una bozza di circolare che fornisce chiarimenti sul nuovo regime agevolativo
La norma prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale
Come noto, la legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi da 55 a 57, ha introdotto un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato una bozza di circolare che fornisce chiarimenti sul nuovo regime, per consentire ad esperti, professionisti e associazioni di categoria di condividere eventuali considerazioni e proposte di modifica o di integrazione.
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Ambito soggettivo di applicazione
Soggetti ammessi al beneficio del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023 sono:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario. Ai fini dell’accesso al beneficio la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa
- le persone fisiche che esercitano arti o professioni. E in particolare coloro conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.
Ambito di applicazione della norma
La norma prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.
Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).
L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
Si evidenzia che, a tal fine, il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo.
Nel dettaglio, spiega l’Agenzia, la base imponibile incrementale è così determinata:
- differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente
- applicazione alla predetta differenza della franchigia del 5 per cento, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la “flat tax incrementale” del 15 per cento.
L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.