È sequestrabile anche l’immobile nel quale siano state reinvestite somme di danaro illecitamente conseguite
In caso di concorso di persone nel reato, può essere disposto il sequestro anche avverso il coimputato nei limiti di quanto abbia materialmente appreso
Sequestro diretto e vantaggio economico
Il sequestro in funzione della confisca diretta, come disciplinato ai sensi dell’art. 240 c.p., in caso di concorso di persone nel reato, non può prescindere dall’effettivo vantaggio conseguito dal concorrente nel delitto.
La misura, quindi, non può essere disposta nei confronti del coimputato che non abbia materialmente appreso tale profitto in quanto il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.
Ne consegue che, in caso di concorso di persone nel reato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato può essere disposto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, non per l’intero importo del profitto, ma in relazione a quanto materialmente conseguito da ognuno.
Questo è uno dei principi ricavabili dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 18077 del 2023, con la quale i giudici della Suprema Corte si sono pronunciati in materia di sequestro a fronte di bancarotta fraudolenta.
In questo senso, nel caso di sequestro in funzione di confisca diretta, la dimensione del sequestro deve essere parametrata non sull’intero profitto ma solo su quello che il diritto interessato ebbe a ricevere, quale conseguenza del reato.
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Sequestrabile anche il bene immobile
In caso di mancato rinvenimento di liquidità, è possibile disporre anche il sequestro su un bene indivisibile, quando esso costituisce in sé “profitto” del reato.
Questo è vero, in particolare, quando si tratti di bene immobile nel quale sono state reinvestite somme di danaro illecitamente conseguite, e quindi quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo. Nel caso di bancarotta fraudolenta, pertanto, l’immobile si pone come investimento effettuato attraverso la provvista distratta alla società fallita.
A nulla rileva, osservano i giudici, il profilo della indivisibilità del bene.