Tuttavia, l’Inps ha respinto tali domande sulla base di quanto statuito nella Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l’Italia e il Portogallo.
Ed invero, ai sensi degli artt. 18 e 19, par. 2, della citata Convenzione, solo l’assegno dei pensionati italiani del settore privato che acquisiscono la residenza di tale ultimo Stato possono essere erogati “al lordo”, scontando così la minor tassazione del Paese iberico.
Difatti, per usufruire di tale erogazione lorda, vi sono diversi requisiti a seconda che gli ex dipendenti appartengano al settore privato o pubblico: per i primi, è sufficiente l’acquisizione dello status di residente; per i secondi, è necessaria la cittadinanza.
In altri termini, la norma convenzionale dispone che, con riguardo ai pensionati “pubblici”, la potestà impositiva appartiene in via esclusiva all’Italia, salvo che questi acquisiscano la cittadinanza del Paese ospitante.
Secondo i cittadini italiani ex dipendenti pubblici, tale Convenzione determinerebbe una manifesta disparità di trattamento tra pensionati italiani a seconda che questi provengano dal settore privato o dal settore pubblico, in quanto solo i primi sarebbero ammessi a godere di un trattamento fiscale più vantaggioso.
La questione è stata impugnata innanzi alla Corte dei Conti, i cui Giudici hanno deciso di formulare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea stante la sussistenza di una possibile disparità di trattamento tra le predette parti, che avrebbe potuto determinare “una discriminazione basata sulla cittadinanza e vietata dall’art. 18 TFUE, dal momento che per poter essere soggetti a imposizione in Portogallo, il requisito della residente basterebbe per i secondi (pensionati privati, NdR), laddove i primi (pensionati pubblici, NdR) dovrebbero acquisire la cittadinanza portoghese”.
I Giudici del Lussemburgo, rilevato che in assenza di armonizzazione nell’ambito delle imposte dirette gli Stati membri sono “liberi di stabilire i fattori di collegamento ai fini della ripartizione della loro competenza tributaria” e che “una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione (…) è intesa ad evitare che lo stesso reddito sia soggetto ad imposta in ciascuna delle due parti di tale convenzione, non già a garantire che l’imposizione alla quale è soggetto il contribuente di una parte contraente non sia superiore a quella alla quale egli sarebbe soggetto nell’altra parte contrarente”, ha concluso che “la disparità di trattamento, che i ricorrenti nei procedimenti principali lamentano di aver subito, discende dalla (equilibrata, NdR) ripartizione del potere impositivo tra le parti della convenzione italo portoghese e dalle disparità esistenti tra i rispettivi regimi tributari delle parti contraenti”.
Ed invero, appare evidente come la Corte di Giustizia abbia evidenziato che la lamentata discriminazione non pone in essere alcun conflitto con il principio della libera circolazione, né da luogo ad una discriminazione basata sulla residenza o sulla cittadinanza.
Ciò, in quanto, secondo i Giudici del Lussemburgo, in primo luogo, gli Stati membri sono liberi di decidere i criteri da utilizzare nelle Convenzioni sovrannazionali per ripartire in modo equilibrato e bilanciato il proprio potere impositivo; in secondo luogo, che detti accordi tra gli Stati membri non hanno l’obiettivo di garantire al contribuente l’imposizione più bassa tra quelle applicate dalle due parti contraenti, ma ha lo scopo di consentire, appunto, la suddivisione del potere impositivo tra i vari Stati ed evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte; in terzo luogo, le diversità tra i regimi tributari applicabili sono frutto della mancata armonizzazione a livello eurounitario dell’imposizione diretta.
In altri termini, secondo la Corte, le disposizioni di matrice convenzionale non determinano in radice alcuna discriminazione non solo fra due soggetti residenti in due diversi Stati membri, ma anche fra coloro che sono residenti nel medesimo Paese e che subiscono un diverso regime impositivo per via della disciplina convenzionale.
Sicché, conclude la Corte, non è ravvisabile alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza, ovvero nessuna restrizione di sorta a livello dell’esercizio delle libertà fondamentali – nella specie quella di circolazione delle persone – attesa la superiore esigenza di ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati.
La pronuncia appare essere pienamente condivisibile ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale eurounitario sul tema: del resto, in precedenti analoghi, la Corte ha chiarito che il metodo prescelto per eliminare la doppia imposizione determina una mera disparità, e non una discriminazione o restrizione alle libertà fondamentali.
Appare evidente che la conclusione raggiunta dalla Corte, derivi dalla consapevolezza che vi è un diverso livello di armonizzazione perseguito tra le imposte dirette.
Tale differenza è riconducibile, da un lato, al fatto che le imposte dirette hanno una diversa pregiudizialità nella realizzazione del mercato unico rispetto a quelle indirette, in quanto queste ultime sono in grado di incidere maggiormente sulla realizzazione e sul corretto funzionamento del mercato unico; dall’altro, gli Stati membri sono ostili nel cedere delle porzioni di sovranità in materia tributaria diretta, e, più in generale, di politica fiscale interna.
Sicché, in assenza di armonizzazione, i Paesi UE sono, in linea di principio, liberi di individuare gli elementi essenziali dei tributi diretti, con la conseguenza che il metodo prescelto per ed eliminare la doppia imposizione non determina alcuna limitazione alla libertà di circolazione delle persone, bensì una mera disparità.
Ne deriva che, in assenza di armonizzazione a livello unionale nelle imposte dirette e di indicazioni normative per contrastare la doppia imposizione, gli Stati membri restano competenti a definire i criteri di tassazione per eliminarla, ovvero di fare riferimento alle Convenzioni internazionali stipulate a tal fine.
Così facendo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea tende a tutelare in modo sempre più accentuato e rafforzato la sovranità fiscale dei singoli Stati membri e contrastando i comportamenti abusivi ed elusivi posti in essere dai contribuenti.