Il caso è stato sottoposto all’attenzione dell’Agenzia da una compagnia di assicurazione che, pur operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, aveva a suo tempo optato (i) sia per operare in qualità di sostituto di imposta in relazione alle ritenute ed imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale derivanti da polizze assicurative, (ii) che per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale sulle polizze collocate in Italia.
L’esercizio di tali opzioni comporta in automatico l’obbligo per la compagnia di assoggettare a tassazione i proventi delle polizze dei propri contraenti tempo per tempo fiscalmente residenti in Italia, nonché di applicare l’imposta di bollo sulle medesime secondo le ordinarie modalità. In particolare, l’esercizio dell’opzione per il pagamento dell’imposta di bollo da parte della compagnia consente di considerare la polizza una “attività finanziaria detenuta in Italia”, anziché una “attività finanziaria estera” (trattandosi appunto di uno strumento finanziario emesso all’estero).
La compagnia ha quindi chiesto all’Agenzia delle entrate di chiarire se e da quando l’opzione esercitata dal neo-residente per il regime agevolato della flat tax esoneri la compagnia dall’assolvimento dei propri obblighi di sostituto di imposta.
Con riferimento ai profili reddituali, la Risposta in commento – confermando precedenti posizioni espresse in merito al momento di efficacia del regime dei neo-residenti – ha chiarito che:
(i) l’opzione per il regime fiscale agevolato applicabile ai neo-residenti diventa efficace solo a partire dal suo esercizio formale in sede di dichiarazione dei redditi riferita all’anno di trasferimento o all’anno successivo a quello di trasferimento della residenza;
(ii) la compagnia è tenuta ad applicare le ritenute ed imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale corrisposti in relazione alle polizze detenute dai neo-residenti fino alla data di efficacia dell’opzione come sopra individuata;
(iii) al contrario, i redditi di capitale corrisposti dalla compagnia al neo-residente durante il periodo di validità dell’opzione per il regime fiscale agevolato e fino alla sua scadenza non dovranno essere assoggettati a tassazione, restando ogni fiscalità loro inerente assorbita dalla flat tax annua di €100.000;
(iv) viceversa, in ossequio al principio di cassa che informa il regime di tassazione dei redditi di capitale, i proventi della polizza erogati una volta venuto meno il regime dei neo-residenti, ancorché maturati nel periodo di validità di tale regime, dovranno essere tassati in maniera ordinaria mediante applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% per cento sulla differenza tra l’importo percepito ed il premio pagato;
(v) poiché l’esercizio dell’opzione retroagisce all’inizio del periodo di imposta in relazione al quale è stata esercitata, eventuali ritenute ed imposte sostitutive subite dal neo-residente su proventi della polizza medio tempore erogatigli dalla compagnia potranno essere recuperate dal contribuente mediante l’istituto della compensazione ovvero mediante istanza di rimborso.
Con riferimento alle imposte patrimoniali l’Agenzia delle Entrate ha, invece, escluso che l’opzione per il regime dei neo-residenti possa esonerare la compagnia dall’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo sulla polizza stipulata dal neo-residente prima di trasferirsi in Italia. Tale statuizione è fondata su un’interpretazione strettamente letterale della normativa che esplicitamente esonera i neo-residenti dall’IVAFE, ma non dall’imposta di bollo e nega ogni rilevanza al fatto che:
- le due imposte siano sostanzialmente equivalenti, essendo entrambe dovute su base annua nella misura del 0.2% sul valore di riscatto a fine anno (o al termine del periodo di possesso) rendicontato dalla compagnia, con la sola differenza formale che (i) l’imposta di bollo deve essere accantonata annualmente dalla compagnia che poi la versa in occasione dei riscatti (totali o parziali) ovvero del pagamento dei proventi (sia per il caso vita che per il caso morte), mentre (ii) l’IVAFE è corrisposta annualmente dal contraente mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi;
- la medesima polizza vita emessa da una compagnia estera operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi può essere alternativamente soggetta all’imposta di bollo ovvero all’IVAFE in funzione del fatto che la stessa (i) possa considerarsi “detenuta in Italia” (laddove la compagnia stessa si qualifichi come bi-optata ovvero il contraente abbia affidato la polizza in deposito, amministrazione o gestione ad un intermediario finanziario italiano) ovvero (ii) possa considerarsi detenuta all’estero (in mancanza dell’esercizio della bi-opzione da parte dell’assicuratore estero e dell’affidamento della polizza ad un intermediario italiano).
Ne deriva che coloro che dovessero in futuro pianificare il proprio trasferimento in Italia dovranno verificare con attenzione se le proprie eventuali polizze vita in portafoglio siano state emesse da compagnie estere che si qualificano come bi-optate in Italia in quanto potrebbero in questa ipotesi perdere, anche se solo in parte, gli effetti positivi connessi con l’esercizio dell’opzione per il regime dei neo-residenti.