Cosa succede se un’eredità è donata quasi tutta a un solo erede
Cosa fare se, dopo la morte di un familiare, si scopre che la quasi totalità del patrimonio è stata donata a un solo erede, lasciando gli altri apparentemente privi di tutela?
È davvero necessario, per il legittimario che si ritiene leso, dimostrare subito e con precisione matematica l’entità della lesione subita?
L’ordinanza n. 20954 del 23 luglio 2025 della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione offre una risposta chiara e innovativa a queste domande, affrontando il tema cruciale degli oneri di allegazione e prova gravanti sul legittimario che agisce in riduzione.
Lesione di legittima e onere della prova: la posizione della Cassazione 2025
Secondo tale decisione il legittimario che agisce in riduzione non deve provare, nel proporre la domanda, l’effettività della lesione, né deve quantificarla in termini aritmetici. È sufficiente una rappresentazione patrimoniale idonea a rendere verosimile la lesione, anche per presunzioni, lasciando al giudizio la verifica in concreto e, soprattutto, al meccanismo della riunione fittizia ex art. 556 c.c. la costruzione contabile necessaria per accertare se e in quale misura la riserva sia stata violata.
La decisione si inserisce in un filone ormai consolidato, che ha trovato precedenti importanti nelle sentenze n. 17926 e 16535 del 2020, nell’ordinanza n. 36990 del 2022 e, più di recente, nell’ordinanza n. 15465 del 2024, tutte nel senso di distinguere il piano dell’ammissibilità e della specificità della domanda da quello della sua fondatezza nel merito.
Come si calcola la quota di legittima: relictum, donatum e riunione fittizia
La successione necessaria viene regolata dagli artt. 536 e ss. c.c., con la previsione della quota di riserva in favore dei legittimari. L’accertamento della lesione si compie mediante la riunione fittizia di cui all’art. 556 c.c., che impone di sommare al relictum il donatum, detrarre debiti e pesi, e procedere poi all’imputazione ex se delle liberalità eventualmente ricevute dal legittimario, ai sensi dell’art. 564, comma 2, c.c.
L’azione di riduzione, di natura costitutiva, trova la propria causa petendi nella lesione della quota di riserva prodotta da disposizioni testamentarie o donazioni eccedenti la disponibile. La verifica non è meramente formale: è il risultato di un percorso contabile-giuridico condotto secondo regole legali, in cui il contributo delle parti si esprime per allegazioni, prova documentale e, tipicamente, per il tramite di una consulenza tecnica d’ufficio deputata alla stima dei beni e alla ricostruzione dell’asse.
La Cassazione 2025: basta una rappresentazione patrimoniale verosimile
La Cassazione del 2025 con la citata sentenza 20954 ha affermato che “al legittimario che agisce in riduzione non si chiede di provare, già nel proporre la domanda, l’effettività della lesione (il che non potrebbe avvenire, di regola, se non attraverso la produzione di una consulenza di parte, la quale, come è del tutto ovvio, non varrebbe a esonerare il legittimario dall’onere di fornire la prova in giudizio secondo le regole ordinarie), ma gli si chiede di giustificare la domanda sulla base di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile la lesione”.
La Corte valorizza, nella fattispecie, la denuncia di una pluralità di donazioni a favore di un coerede, “tali da rappresentare – secondo la prospettazione – in termini di valore, la quasi totalità delle proprie sostanze”, ed evidenzia come l’espressione “quasi totalità” sia idonea a significare, “in rapporto alla regola di calcolo stabilita dall’art. 556 c.c., che il valore del donatum era di molto superiore al valore del relictum (certamente più del doppio)”, con conseguente insufficienza del relictum a soddisfare la legittima del coniuge e dei figli.
Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
Si tratta di un passaggio che consolida il “nuovo corso” inaugurato già a partire dalla Cassazione n. 17926/2020. In quell’occasione la Corte aveva chiarito che “i principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima”.
Il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio nell’azione di riduzione
Un corollario importante del principio come sopra espresso è anche la considerazione, nel contesto dell’azione di riduzione, della consulenza tecnica d’ufficio come strumento di accertamento della lesione. La Cassazione del 2020 aveva già escluso il carattere “esplorativo” della Ctu quando la domanda sia sorretta da una allegazione verosimile della lesione, puntualizzando che la riunione fittizia e la stima dei beni sono operazioni intrinsecamente tecnico-contabili, che il giudice è tenuto a svolgere.
La decisione del 2025 mantiene la stessa impostazione: una domanda che descriva le donazioni ricevute dal convenuto, il quadro dei beni relitti, e la sproporzione lamentata tra donatum e relictum, supera la soglia dell’ammissibilità; la prova rigorosa sull’effettiva entità della lesione appartiene al merito e dovrà essere formata in giudizio.
L’ordinanza 15465/2024 e la continuità con la giurisprudenza recente
In questa prospettiva si colloca anche l’ordinanza n. 15465 del 3 giugno 2024. La Corte, cassando una decisione che aveva rigettato la riduzione per difetto di esatta quantificazione e di prova della proprietà dei beni relitti, ha affermato che la non contestazione sull’appartenenza dei beni alla de cuius pone la circostanza “al di fuori del thema probandum”, e che il legittimario, specie se totalmente pretermesso e in assenza di donazioni note, non è tenuto a quantificare matematicamente la lesione, potendo allegarla in termini coerenti con la quota di riserva prevista dalla legge.
La stessa ordinanza ha richiamato la giurisprudenza del 2020 nel senso che “non può imporsi anche che la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, e che l’individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva”.
Simulazione e donazioni dissimulate: la prova del legittimario
Il tema degli oneri del legittimario si riflette anche sul piano probatorio nelle ipotesi, frequenti, di atti a titolo oneroso apparentemente tali ma in realtà dissimulanti liberalità. L’ordinanza n. 36990 del 2022 ha ricordato che il legittimario che agisce per l’accertamento della simulazione, in funzione della riduzione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti, con ammissibilità piena di prova testimoniale e presuntiva, purché la lesione sia posta a fondamento della domanda: “il legittimario che agisca per l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo (con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni )quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima”
Come agire in caso di sospetta lesione della legittima
Tutto quanto sopra esposto, quindi, fa affermare che in caso si sospetti una lesione della quota di legittima, è opportuno agire tempestivamente: raccogliere e documentare le informazioni relative al patrimonio relitto e alle donazioni effettuate, così da poter formulare una domanda di riduzione fondata su una rappresentazione patrimoniale verosimile.
Sarà poi nel corso del giudizio, con l’eventuale ausilio della consulenza tecnica d’ufficio e delle operazioni di riunione fittizia, che si potrà verificare e quantificare esattamente la lesione.

