Nell’attuale e sempre più complesso scenario geopolitico, emerge il ruolo fondamentale assegnato alle organizzazioni internazionali e intergovernative quali, ad esempio, l’Organizzazione delle nazioni unite (Onu), l’Unione europea (Ue) e l’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord (Nato). In particolare, a questi enti è affidato il compito di coordinare e sostenere politiche comuni legate allo sviluppo economico, alla sicurezza e al progresso e il successo del loro operato si basa sull’attività di lavoro prestata quotidianamente dai rispettivi lavoratori.
Proprio a questi ultimi anche il nostro ordinamento riconosce un trattamento fiscale di favore che però l’Agenzia delle entrate, con il recente interpello n. 93, ha escluso possa riferirsi in modo indiscriminato a qualsiasi tipologia di imposta contemplata dalla legislazione nazionale.
Prima di indagare in dettaglio la posizione emersa con la risposta all’interpello citato, è bene premettere che le organizzazioni internazionali e quelle intergovernative non sono concetti sovrapponibili: l’organizzazione internazionale è un ente che opera a livello internazionale con sedi in diversi Stati ma che non ha, al suo interno, rappresentanti governativi degli Stati in cui opera, mentre l’organizzazione intergovernativa è un’organizzazione che, operando a livello internazionale e avendo eventualmente sede in più di uno Stato, è composta da Stati, governi e loro rappresentanti. Appartengono alla prima categoria enti quali l’Onu, la Fao e la Nato, mentre l’Ue è l’organizzazione intergovernativa per eccellenza.
Come già anticipato, i lavoratori dipendenti che prestano la loro attività per le organizzazioni sopradescritte, siano esse internazionali o intergovernative, sono soggetti ad una normativa fiscale speciale: sono, infatti, esenti da imposizione i redditi da lavoro percepiti nell’esercizio delle loro funzioni, in applicazione di accordi che regolano i rapporti tra l’organizzazione e lo Stato ospitante come prevede l’art. 41 del Dpr 601/73 che così recita “continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”.
Si tratta appunto di accordi di sede o accordi multilaterali, non già direttamente di norme di diritto internazionale. Da ciò ne deriva che occorre prestare sempre attenzione al tipo di accordo concluso dall’organizzazione e al contenuto del medesimo per ravvisare eventuali deroghe o eccezioni alla regola generale dell’esenzione. I cittadini italiani, infatti, che risiedono stabilmente in Italia, pur prestando la loro attività lavorativa presso organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi, non godono dell’esenzione sui redditi.
Al di là dell’aspetto reddituale, i dipendenti di organismi internazionali o intergovernativi beneficiano di una normativa ad hoc anche in ambito di monitoraggio fiscale che prevede l’esonero dalla compilazione del quadro Rw della dichiarazione dei redditi.
Gli obblighi di monitoraggio fiscale sono stati introdotti dal legislatore nazionale per consentire all’amministrazione finanziaria di tracciare annualmente, e con una certa semplicità, gli investimenti e le attività detenute all’estero da soggetti residenti.
Nello specifico, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio attribuito ai dipendenti che lavorano all’estero presso enti internazionali o intergovernativi ai quali l’Italia aderisce e la cui residenza fiscale sia determinata, in via eccezionale, in base ad accordi internazionali è riconducibile a opportune esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari in capo ad essi. L’applicazione di tale esonero, tuttavia, interviene sempreché l’attività lavorativa sia svolta all’estero in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per più di 183 giorni nell’arco dell’anno, anche non consecutivi.
Ciò detto, sebbene in linea di principio nessun obbligo di monitoraggio è applicabile ai contribuenti aventi le suddette caratteristiche, la questione relativa alla compilazione del quadro Rw non è da considerarsi conclusa. Infatti, come indicato nell’interpello n. 93 del 2022, l’esonero riconosciuto è da considerarsi limitato all’obbligo del monitoraggio fiscale e non, invece, all’obbligo di indicare nella dichiarazione annuale le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti esteri ai fini della liquidazione di Ivie e Ivafe.
Occorre infatti ricordare che a partire dal 2011, hanno visto la luce le imposte di natura patrimoniale Ivie e Ivafe, rispettivamente pari allo 0,76% del valore degli immobili posseduti all’estero e allo 0,2% del valore dei prodotti finanziari detenuti fuori dai confini nazionali. Nell’ottica del legislatore, le predette imposte sono giustificate da una ragione di coerenza impositiva, in quanto sono finalizzate ad equiparare il trattamento fiscale relativo agli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero a quello previsto per gli stessi beni detenuti in Italia, per i quali si applica, rispettivamente, l’imposta municipale propria (Imu) e l’imposta di bollo.
In altre parole, secondo l’Agenzia delle entrate, la dichiarazione, la liquidazione e il versamento dell’Ivie e dell’Ivafe devono essere adempiute anche dai dipendenti delle organizzazioni internazionali e intergovernative con la conseguente compilazione del quadro Rw, non avendo ravvisato in tali imposte la natura di imposte dirette.
All’atto pratico, quindi, risultano essere piuttosto circoscritti i casi in cui i dipendenti delle organizzazioni internazionali e intergovernative possano effettivamente godere dell’esenzione dalla compilazione del quadro Rw. Tali casi coincidono con le limitate ipotesi in cui il versamento dell’Ivie e dell’Ivafe non sia da considerarsi dovuto ai sensi della vigente normativa oltre che ai casi di esonero oggettivo.
Pertanto, sebbene esista una deroga espressa all’obbligo di adempiere al monitoraggio fiscale per i lavoratori dipendenti di organizzazioni internazionali e intergovernative, in concreto, alla luce della risposta n. 93, sebbene non del tutto incoerente rispetto agli accordi in vigore, l’esonero risulta rimesso in causa dall’obbligo di presentare il quadro Rw al fine di assolvere gli adempimenti connessi alle imposte patrimoniali Ivie e Ivafe, mitigando così la tanto ambita semplificazione.