Il Giotto restaurato: prologo
Il 13 marzo 2020 la Corte d’Appello (Civil Division) inglese ha firmato un nuovo capitolo della saga del dipinto acquistato nel 1990 ad un’asta a Firenze per una cifra equivalente a 4.000 euro con un’attribuzione riferibile ad un anonimo imitatore di Giotto del XIX secolo, esportato in Inghilterra e successivamente attribuito a Giotto. L’opera ottenne un attestato di libera circolazione ed uscì dall’Italia in base alla prima attribuzione. Il quadro rientrò in Italia con una temporanea importazione, fu restaurato ed a seguito dell’eliminazione di più recenti strati di pittura, emerse – in tutto il suo splendore – un dipinto verosimilmente riconducibile alla mano di Giotto.
L’autorità italiana fu allertata della situazione e revocò l’attestato di esportazione mentre l’opera si trovava in
Italia sostenendo che il quadro che le era stato sottoposto, a seguito del restauro fosse un’opera diversa da quella per la quale era stata permessa l’esportazione. Seguì un contenzioso davanti al giudice amministrativo che in primo grado annullò la revoca dell’attestato, nel frattempo scaduto, motivando che la pubblica amministrazione al momento della richiesta dell’attestato aveva avuto l’opportunità di fare le verifiche del caso e non poteva – a distanza di anni – rimettere in discussione il permesso di esportazione. In forza della sentenza, la proprietaria fece uscire il dipinto inviandolo a Londra.
Il Ministero impugnò la sentenza del Tar davanti al Consiglio di Stato, il quale diede ragione allo Stato: secondo il supremo giudice amministrativo, non aveva senso discutere se l’opera pre-restauro fosse diversa da quella post-restauro: lo Stato si era semplicemente sbagliato e nell’esercizio dell’azione di tutela può sempre correggere i propri errori. Mentre si concludeva in Italia la vertenza a favore dello Stato, la proprietaria dell’opera chiedeva all’autorità inglese il permesso di esportarla in Svizzera, ma l’Arts Council, competente a rilasciare la licenza di esportazione, negava tale licenza sostenendo che l’opera non fosse uscita regolarmente dall’Italia e che solo l’autorità italiana potesse decidere se concedere o meno la licenza. Si aprì un contenzioso in Inghilterra tra la proprietaria e l’Arts Council. Lo scorso 13 marzo la Court of Appeal inglese ha dato ragione al secondo.
Giuseppe Calabi
Il caso deciso dalla Court of Appeal inglese non è ancora concluso ma stimola riflessioni e domande: come si deve regolare un collezionista se dopo l’esportazione di un’opera cambia sulla base di un parere condiviso degli esperti in materia la sua attribuzione? E’ noto che l’attribuzione di un’opera, specialmente un old master, è l’espressione di un giudizio basato su studi storico-artistici e prove che possono mutare nel corso del tempo. L’autorità che emette un permesso di esportazione può senza limiti temporali annullare il permesso, ed in base a quale motivazione ?
Il giudice inglese ha interpretato alla lettera il Regolamento Ue 116/2009 che disciplina il rilascio di licenze di esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione e continuerà ad applicarsi nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 in base all’European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020.
Questo il ragionamento: (i) poiché durante il giudizio italiano di primo grado il permesso di esportazione era scaduto, anche se il Tribunale aveva dato ragione alla ricorrente stabilendo che la revoca del permesso fosse illegittima, la proprietaria doveva formalmente richiedere un nuovo permesso, che non avrebbe potuto essere negato; (ii) in mancanza, la spedizione del dipinto in Inghilterra doveva ritenersi illegittima; (iii) quindi, l’autorità inglese non poteva rilasciare la licenza di esportazione verso la Svizzera, poiché l’unica autorità competente a provvedere in tal senso era quella italiana.
Ovviamente questa soluzione, anche se formalmente corretta, lascia molto insoddisfatti: il permesso italiano era scaduto a causa della lunga durata del procedimento amministrativo: la media è di tre anni, all’epoca equivalente al termine di efficacia degli attestati. Inoltre, l’ipotesi che il dipinto possa essere riportato in Italia per ottenere una licenza di esportazione è irreale: qualora l’opera entrasse nel territorio italiano, sarebbe subito notificata o addirittura sequestrata. Il dipinto resta quindi in un limbo: non può uscire dall’Inghilterra e chiunque fosse interessato ad acquistarlo, sarebbe sempre esposto ad una richiesta di restituzione da parte dello Stato italiano.
In base alla legge italiana, un attestato di libera circolazione può essere annullato d’ufficio qualora vi siano ragioni di interesse pubblico, entro 18 mesi dalla data della sua adozione. In genere, i motivi per cui il Ministero annulla d’ufficio un attestato di libera circolazione sono una supposta carenza di istruttoria della pratica o un eccesso o sviamento di potere che rendono l’attestato illegittimo.
L’annullamento dell’attestato può avvenire anche oltre il termine di 18 mesi se l’esportatore abbia tenuto un comportamento ingannevole, fornendo un’attribuzione diversa (normalmente più modesta) rispetto a quella reale o abbia taciuto fatti rilevanti che se conosciuti dall’amministrazione avrebbero determinato un diniego di esportazione (provenienza, datazione, individuazione del soggetto ritratto).
Si possono fare alcune riflessioni. (ii) Mentire o comunque fornire informazioni errate al momento della richiesta di un atte- stato è sempre sbagliato. (ii) Se a seguito di studi svolti successivamente all’esportazione risulti che l’opera è di un autore diverso da quello originariamente indicato, la validità dell’attestato non potrebbe essere contestata. (iii) E’ sospetto il caso in cui il cambio di attribuzione segua di pochi settimane (o addirittura di pochi giorni) l’uscita dell’opera dall’Italia, anche se può capitare. In genere, più tempo passa dall’uscita dell’opera dall’Italia ed il cambio di attribuzione più difficile sarà sostenere che l’attestato sia stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione di fatti da parte dell’esportatore.
Sharon Hecker
La domanda, dal punto di vista di uno storico dell’arte, è come un’opera d’arte possa viaggiare da un proprietario all’altro, a volte per secoli, senza che nessuno abbia mai condotto un’indagine seria sulla sua attribuzione.
Anche se può essere difficile da credere, spesso le attribuzioni importanti vengono ancora fatte in modo superficiale, sulla base di un’“intuizione,” senza prove.
Questo perché, per tornare alla questione della due diligence, non è generalmente accettata l’idea che sia necessario condurre le indagini sull’attribuzione in modo metodico. In questo caso sembra che non sia stato condotto alcuno studio sul dipinto in nessuna fase precedente l’acquisto, la vendita o l’esportazione, anche se sarebbe stato possibile.
Ogni collezionista può proteggere la sua opera indagando su ciò che possiede. Per evitare domande successive o problemi legali sul fatto di conoscere o meno la vera attribuzione o valore dell’opera, il collezionista può andare al di là di un affidamento esclusivo alle case d’asta per uno studio completo di due diligence. Le case d’asta e gli art advisor hanno una grande esperienza e conoscenza nella valutazione del mercato e del valore economico di un’opera. L’attribuzione, tuttavia, appartiene al più ampio campo della storia dell’arte e delle indagini tecnico-scientifiche.
Idealmente, la due diligence storico-artistica, una disciplina altamente specializzata, dovrebbe essere condotta in modo indipendente prima di sottoporre un’opera ad una valutazione. Un ulteriore errore da parte del Ministero, come in questo caso, potrebbe essere evitato seguendo un approccio sistematico alla due diligence prima di consentire una licenza di esportazione.
Il restauro successivo all’esportazione è l’unico modo per scoprire se l’opera era una copia del XIX secolo o un capolavoro di Giotto? La risposta è decisamente no. Un gruppo di studiosi di Giotto riconosciuti a livello internazionale potrebbe essere consultato per discutere la provenienza e le questioni stilistiche. Un forensic scientist (scienziato forense) potrebbe facilmente condurre una serie di prove, dalla radiografia alla riflettografia infrarossa, per vedere sotto la superficie ed esaminare i disegni sottostanti e valutare se siano tipici di Giotto e la sua bottega.
Si potrebbero testare i pigmenti per vedere se siano dell’epoca di Giotto e se siano stati effettuati successivi restauri. Con i risultati di tali analisi, una sintesi delle informazioni conosciute avrebbe potuto portare ad una valida valutazione sull’attribuzione e ad evitare costose e prolungate battaglie legali, che ora lasciano quest’opera in un limbo. Farebbe bene renderci conto che, nonostante i nostri sforzi, la storia dell’arte, come tutta la scienza, è fluida. Molte attribuzioni possono cambiare.
La fantasia troppo diffusa del mondo dell’arte, che in qual- che modo possiamo sempre “sigillare” o “archiviare” l’autenticità e l’attribuzione tramite certificati o “garanzie” come blockchain, può rivelarsi una falsa rassicurazione. Il campo è sempre in evoluzione, e l’attribuzione avviene attraverso il costante dibattito e l’opinione ragionata degli studiosi. Il loro consenso si basa sulle informazioni disponi- bili in un dato momento.
Quando emergono nuove informazioni e compaiono nuove tecniche scientifiche il dibattito può essere riaperto. Tuttavia, il fatto che ci sia spazio per dibattito non giustifica il fatto di non condurre un’approfondita e robusta due diligence per un’opera d’arte.