Dal punto di vista normativo ai fini dell’imposta sulle donazioni e dell’imposta di registro, assumono rilevanza l’art. 2 del testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (Tus) e l’art. 55, comma 1-bis Tus. Tale ultima norma, introdotta per finalità antielusive, non deroga i criteri di territorialità previsti dal sopracitato art. 2 Tus e i due articoli devono essere letti in modo integrato. L’Amministrazione finanziaria, infatti, nel formulare il proprio parere, ha specificato che anche gli atti di donazione, formatisi all’estero, nei confronti di beneficiari residenti nello Stato, devono essere registrati a termine fisso, a condizione che venga rispettato il presupposto della territorialità.
L’art. 2 Tus statuisce che sono soggetti ad imposta di donazione tutti i beni e diritti trasferiti per atto di liberalità qualora il donante sia residente in Italia ovvero, qualora non sia ivi residente, se il bene/diritto trasferito si trova nello Stato alla data della donazione.
Il comma 3 del citato art. 2 individua i criteri per stabilire la territorialità delle donazioni. Una donazione di denaro viene assimilata, per le caratteristiche simili, alla categoria “assegni di ogni specie” (lettera e) del citato comma). Questi si considerano esistenti in Italia se l’emittente è ivi residente e – pertanto – se il soggetto che ordina il bonifico è residente all’estero, l’atto di donazione non sarà soggetto ad imposta di donazione in Italia e neppure a registrazione in termine fisso.
Tuttavia, in merito a questa risposta ad interpello, è importante segnalare due aspetti.
In primis, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18725/2017, hanno affermato che il bonifico di una somma di denaro non di modico valore effettuato per spirito di liberalità, senza un atto pubblico, è una donazione nulla, con tutte le conseguenze che da ciò possono derivare, tra cui il fatto che gli eredi potrebbero pretendere la restituzione della somma “donata”.
In secundis, la risposta dell’Agenzia tiene conto del fatto che il trasferimento di denaro avviene tra due conti correnti esteri. Diversamente, nel caso di conto corrente italiano quale destinazione della somma di denaro, la giurisprudenza di merito ha dichiarato che l’imposta di donazione dovrebbe essere applicata in Italia, poiché è il luogo in cui si “perfeziona” l’ordine di bonifico