La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata
Ai sensi dell’art. 1, comma 186 e seguenti, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
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Quali sono le cause pendenti?
Si considerano pendenti le cause il cui processo non risulta ancora concluso con pronuncia definitiva e avviate almeno in primo grado a seguito di atto introduttivo correttamente notificato alla controparte.
Recita, infatti, il comma 192 del succitato articolo: la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
È bene notare che, ai sensi del comma 202, la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
Come è possibile pagare le somme dovute?
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della relativa istanza e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023. Tuttavia, considerato che il prossimo 30 settembre cade di domenica, il termine slitta al 2 ottobre, data ultima per presentare online, all’Agenzia delle entrate, la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023.
Tuttavia, nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Quello che occorre sapere sul calcolo degli importi dovuti
- Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e’ dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata
- In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:
– del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
– del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
- In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia
- Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilita’ dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e’ dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita’ diverse dalla presente definizione agevolata.