Il timore nasce dalle conseguenze che questo determina sull’opera in tema di tutela, valorizzazione, alienazione e libertà di circolazione dell’opera stessa che comprometterà il collezionista nel suo esercizio del diritto di libertà e nella sua libertà di iniziativa economica.
Ebbene è davvero possibile che una volta notificato il decreto di vincolo per il Collezionista non sia più possibile intervenire in alcun modo?
Il Legislatore ha individuato nel codice dei beni culturali e del paesaggio la possibilità, in determinati casi specifici, di proporre al Ministero della Cultura una istanza di revisione del vincolo.
Ebbene, quali sono questi casi?
Con il riferimento ai vincoli apposti in forza della precedente normativa, il Legislatore intende verificare l’attualità dell’interesse culturale, non escludendo allo stesso tempo la possibilità di un ripensamento radicale da parte della Pubblica Amministrazione dell’imposizione del vincolo in caso di sopravvenuti elementi nuovi non emersi durante la fase di esame del procedimento di dichiarazione di interesse culturale.
La norma sul riesame del vincolo di interesse culturale trova le sue radici in seno alle vicende che possono caratterizzare la vita di un’opera, soprattutto quelle relative alle opere antiche e moderne su cui pende una costante pratica di ricerca da cui possono emergere dubbi circa l’attribuzione ad un preciso artista ovvero scoperte tali da porre l’opera sotto una luce differente in merito al contesto storico artistico di riferimento. Per presentare un’istanza di riesame non è necessario giungere al disconoscimento dell’attribuzione di un’opera, difatti può capitare, e non così raramente, che, per esempio, in seguito ad un aggiornamento del catalogo ragionato di un’artista, un’opera venga ridatata ad un periodo artistico differente e forse non così particolarmente importante da giustificare un vincolo.
O anche, la scoperta, postuma al vincolo, di documenti o scambi epistolari autografi o meno dell’artista che pone, ad esempio, alcuni lavori di uno specifico periodo artistico sotto una luce differente, ossia non più straordinario – come ritenuto fino a quel momento dagli storici – bensì modesto e di scarso interesse culturale non più idoneo a motivare il decreto di vincolo. In ultimo, l’istanza di riesame può essere proposta anche nel caso in cui nella relazione storico artistica a corredo e fondamenta del decreto di vincolo, il Ministero non abbia valutato degli elementi, conosciuti in quel momento, la cui valutazione avrebbe potuto essere dirimente nell’apposizione del vincolo stesso.
Il mancato esame di elementi non valutati o sconosciuti al Ministero durante il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, ovvero emersi in seguito, getta dei dubbi circa l’effettiva esistenza dell’interesse storico artistico che riveste l’opera e, pertanto, fornisce al Collezionista, già limitato nella sua libertà di iniziativa economica, lo strumento per un riesame del provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione. Riesame, che si concretizza con il deposito di un’istanza di riesame presso i competenti uffici del Ministero corredata da una perizia storico-critica necessaria all’individuazione e spiegazione delle motivazioni di cui all’istanza.
Al deposito della suddetta istanza, la giurisprudenza riconosce in capo alla Pubblica Amministrazione l’obbligo, soprattutto in caso di elementi di fatto sopravvenuti, a riaprire il procedimento avverso il cui provvedimento di rigetto o avverso alla dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo è ammesso il ricorso dinnanzi al Giudice amministrativo.