Per avere un riscontro concreto di ciò, basterebbe guardare al modo in cui gli artisti ricorrono sempre più spesso alla tecnologia per dare vita a nuove tipologie di opere – si pensi alla recente asta presso Christie’s, in cui l’opera digitale “Everydays – The First 5000 Days” è stata battuta per 69,3 milioni di dollari. Nello stesso segno, basterebbe, inoltre, guardare al modo in cui la tecnologia blockchain si è imposta nel settore dell’arte dando vita, attraverso la categoria definita come Crypto Art, ai cd. Nft (non fungible token). Vale a dire certificati digitali che costituiscono il titolo di proprietà dell’opera e ne garantiscono l’autenticità.
In questi termini, con ogni probabilità un nuovo orizzonte nel mondo dell’arte è ormai segnato. Il digitale e la blockchain potrebbero aver dato abbrivio a una rivoluzione nel settore dell’arte più o meno simile a quella che si registrò già all’inizio del XX secolo; periodo in cui i nuovi (ma ad oggi vetusti) sviluppi della tecnica spinsero numerosi pensatori (si pensi al volume L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, di Benjamin) ad interrogarsi sulle possibili ricadute che la definitiva fusione tra tecnologia e arte avrebbero avuto sulle peculiarità dell’arte stessa: caratterizzata da creatività, genio, mistero e, soprattutto, dall’irriproducibilità delle opere.
La scommessa è quindi aperta: la tecnologia che rende tutto potenzialmente riproducibile (suoni, immagini, volti, documenti ecc.) si scontra, ora, con la sfida di limitare questa sua forza e quindi, attraverso gli Nft, rendere un bene digitale – potenzialmente riproducibile all’infinito – dotato di un’identità non modificabile e, al tempo stesso, universalmente riconosciuta.
Ebbene, tra le numerose implicazioni innescate da questi inediti fenomeni, è opportuno soffermare l’attenzione sull’ambito tributario e sul trattamento fiscale in cui far ricadere le operazioni di compravendita effettuate (anche) attraverso le piattaforme di Crypto-Art, le quali permettono di custodire, scambiare, catalogare e compravendere le opere d’arte certificate da Nft.
E invero, in linea generale, nelle pur molte incertezze normative e giurisprudenziali, si può affermare che il mondo della Crypto Art rientra tra le attività finanziarie digitali che si basano sulla distributed ledger technology (DLT), mentre gli Nft di opere d’arte si qualificano alla stregua delle crypto attività detenute a scopo di investimento.
Le plusvalenze che discendono dalla compravendita di Nft di opere d’arte o di altri beni d’arte “digitali” generano redditi che, a certe condizioni, potranno essere, o meno, ricondotti entro un determinato trattamento fiscale.
Al riguardo, se la cessione di Nft di opere d’arte è effettuata dall’artista, la plusvalenza realizzata ricadrà nella categoria del reddito di lavoro autonomo; se la cessione è fatta ad opera di un soggetto imprenditore, si applicherà il trattamento previsto per il reddito d’impresa; se, invece, la cessione è effettuata da un soggetto diverso dall’artista, che non esercita attività d’impresa, occorrerà valutare caso per caso come e in che termini il reddito prodotto possa essere attratto nella disciplina sui redditi diversi, di cui all’art. 67 Tuir.
Medesime difficoltà si riscontrano ai fini Iva, in merito all’opportunità di far ricadere la cessione effettuata dall’artista nell’aliquota ridotta al 10%. Solo i beni considerati a tutti gli effetti rientranti nella categoria di “opere d’arte”, infatti, scontano l’Iva ridotta al 10%.
Ove si tratti di cessione di un diritto patrimoniale, invece, non si rilevano problemi in quanto l’operazione che ricade nella disciplina del diritto d’autore non è assoggettata ad Iva.
Venendo infine alla questione che concerne il monitoraggio fiscale, si ritiene che i soggetti proprietari di Nft, al pari di coloro che detengono criptovalute – considerate alla stregua di attività estere detenute in Italia – siano tenuti alla compilazione del quadro RW.
In conclusione, si può affermare che il mondo della crypto arte apre a numerose questioni fiscali e legali che sono in via di definizione e, col passare del tempo, verranno certamente regolamentate dal legislatore.
Anche per questa ragione, è opportuno sin d’ora valutare l’opportunità di individuare, tramite consulenti esperti, lo strumento legale idoneo per gestire, nell’ottica di una pianificazione patrimoniale o successoria efficace, gli Nft di opere d’arte.