L’Agenzia delle entrate conferma quanto chiesto dal contribuente
E spiega anche i criteri e le varie circolari legate al contributo a fondo perduto
Il caso
La società neo costituita ritiene di poter usufruire del contributo a fondo perduto dato che, secondo quanto riportato dalla circolare n 15/2020 dell’Agenzia delle entrate la realtà è stata formata l’ultimo giorno utile (30 aprile 2020).
La risposta
La risposta delle Agenzia delle entrate questa volta è molto semplice, dato che concorda con quanto detto dalla società in questione. E infatti ricorda come l’art. 25 del dl Rilancio ha previsto un contributo a fondo perduto per tutti gli esercenti di un’attività di impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario, per i titolari di partite Iva che nel 2019 non abbia avuto ricavi o compensi superiori ai 5 milioni di euro e che abbiano ad aprile un fatturato inferiore almeno dei 2/3 rispetto a quello dell’anno precedente.
Inoltre altre precisazioni erano state fornite con la circolare n.15/2020 che partendo dall’unico requisito fondamentale: la riduzione del reddito, ritiene che possano beneficiare del contributo a fondo perduto le società che sono state costituite entro il 30 aprile 2020. Con la circolare successiva n.22/2020 è stato anche precisato come sono inclusi anche i soggetti che hanno iniziato un’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Alla luce di ciò l’Agenzia delle entrate chiarisce dunque come la richiesta e la proposta di soluzione presentata dal contribuente possa essere accolta, dato che la società ha aperto una partita Iva il 30 aprile 2020. E dunque potrà beneficiare del contributo a fondo perduto anche se l’iscrizione al registro delle imprese è avvenuto nel mese successivo.