Il caso oggetto della risposta qui analizzata è il seguente: l’istante (Alfa) detiene il 20 per cento del capitale sociale della holding di famiglia (Beta srl). Il restante 80 per cento è detenuto dal suo coniuge (Gamma). L’istante detiene altresì il 5 per cento del capitale sociale di Delta spa, le cui restanti quote sono così suddivise:
– 20 per cento di proprietà del coniuge;
– 47 per cento di proprietà della holding;
– 28 per cento azioni proprie.
L’istante intendeva procedere unitamente al coniuge ad una riorganizzazione/semplificazione del Gruppo societario familiare, con una operazione di conferimento, nella controllante holding di famiglia, simultaneo e con unico atto delle partecipazioni detenute da esso e dal proprio coniuge in Delta spa. Al termine dell’operazione la holding di famiglia verrebbe quindi a detenere il 72% del capitale sociale di Delta spa.
Ciò premesso, l’istante intendeva avvalersi unitamente al coniuge del regime di “realizzo controllato” di cui all’articolo 177 del Tuir; a tal fine, nell’evidenziare la situazione del gruppo, caratterizzata dal possesso di azioni proprie, l’istante ha chiesto chiarimenti sull’incidenza che tale possesso può esplicare in relazione al requisito del controllo ex articolo 2359 primo comma, n. 1 del codice civile ai fini dell’applicazione del regime di “realizzo controllato” ex articolo 177 comma 2 del Tuir, chiedendo in particolare se il possesso di azioni proprie (pari al 28 per cento) da parte della società conferita possa determinare in capo alla conferitaria (titolare di una partecipazione pari al 47 per cento) una situazione già di controllo ex articolo 2359 primo comma n. 1) del codice civile, tale da precludere l’applicazione della norma.
La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nel ricordare che l’articolo 177, comma 2, del Tuir, prevede che “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento“, evidenzia come la norma, applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori, disciplina l’ipotesi di conferimento a “realizzo controllato”, attraverso cui la società conferitaria – nel caso di specie, Beta srl – acquisisce ovvero integra, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il controllo di diritto, ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1), del codice civile, della società (nel caso di specie Delta spa) le cui partecipazioni sono conferite.
Nel caso specifico, il dubbio interpretativo sollevato dall’istante afferisce, come visto, alla valutazione del requisito del controllo ex articolo 2359 comma 1 n. 1) del codice civile ai fini dell’accesso al regime di realizzo controllato ex articolo 177 comma 2 del Tuir in presenza di azioni proprie della società oggetto di scambio, emergendo delle incertezze in ordine al ‘peso’ che le azioni proprie – connotate dalla sospensione del diritto di voto – assumono, ai fini dell’integrazione del requisito del controllo, in una situazione ante conferimento contraddistinta dalla detenzione da parte di Beta srl del 47 per cento delle partecipazioni di Delta spa, e dal possesso da parte di quest’ultima del 28 per cento delle azioni proprie. La mancata considerazione delle stesse ai fini del quorum previsto per la costituzione dell’assemblea e per le deliberazioni assembleari favorirebbe la “concentrazione” del controllo in capo agli altri detentori di partecipazioni, tra cui la società conferitaria, che diverrebbe titolare di una partecipazione già di per sé di controllo (tale da precludere l’applicazione della norma). Al riguardo, l’Agenzia osserva che in base alle previsioni contenute nel combinato disposto degli artt. 2357-ter e 2368, terzo comma, c.c., nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie sono incluse nel computo del quorum costitutivo ed escluse dal quorum deliberativo mentre nelle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio – quale quella di specie -le azioni proprie devono essere conteggiate nel calcolo sia dei quorum assembleari costitutivi che di quelli deliberativi (sul tema vedasi anche la sentenza n. 23950 del 2 ottobre 2018 della Corte di Cassazione).
Detto ciò, l’Agenzia rileva quindi che considerato che il vincolo di controllo ex articolo 2359 comma 1, n. 1) del codice civile, deriva dalla spettanza ad una società della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, il computo nel quorum deliberativo dei voti sospesi riferibili alle azioni proprie detenute dalla società conferita, comporta che la società conferitaria nella situazione prospettata – ante conferimento – non detiene il controllo di diritto della società conferita. Tale controllo verrebbe invece acquisito per effetto del conferimento con un unico atto delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche (istante e coniuge), rendendosi quindi applicabile il regime di cui al comma 2 dell’articolo 177del Tuir.