Con la risposta a interpello n. 390/2023, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che configuri una causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per l’investimento in pmi e startup innovative (come detrazione del 30 o 50%) l’estinzione delle azioni/quote per effetto dell’esercizio da parte dei soci di maggioranza del cosiddetto drag-along (o diritto di trascinamento).
Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate
Il soggetto istante era socio di una pmi innovativa e aveva fruito della detrazione Irpef del 30% per l’investimento in startup e pmi innovative.
Lo statuto della società prevedeva il diritto di “trascinamento” (cosiddetto drag-along), in forza del quale i soci di maggioranza che intendessero accettare l’offerta per l’acquisto dell’intero capitale avevano il diritto di obbligare i soci di minoranza a cedere le loro partecipazioni.
Nel caso di specie, al fine di assicurare che la mancata cooperazione dei soci di minoranza “trascinati” (come la mancata comparizione davanti al notaio incaricato di stipulare l’atto di vendita) impedisse il perfezionamento della vendita, in prossimità della cessione del capitale della società era stata inserita nello statuto sociale una clausola che configurava l’inadempimento all’obbligo di cedere la propria partecipazione come causa di estinzione e liquidazione delle azioni dei soci “trascinati”.
Essendo intervenuta la cessione dell’intero capitale della società prima del decorso di tre anni dall’investimento, con conseguente liquidazione delle azioni dell’istante inadempiente rispetto all’obbligo di vendita, ci si è chiesti se tale monetizzazione dell’investimento fosse o meno causa di decadenza dall’agevolazione.
Le cause di decadenza
Come si ricorderà, la detrazione per investimenti in start-up e pmi innovative può essere fruita a condizione che l’investimento sia detenuto per almeno tre anni e nel caso di cessione, anche parziale, prima di tale termine, deve essere restituita, unitamente agli interessi legali.
I decreti attuativi individuano come cause di decadenza dell’agevolazione fiscale, ove intervenute prima del termine triennale di detenzione:
- (i) la cessione,
- (ii) la riduzione del capitale e la restituzione di fondi e riserve costituiti con il sovrapprezzo di emissione,
- (iii) il recesso e l’esclusione del socio.
Di contro, non configurano cause di decadenza i trasferimenti avvenuti a titolo gratuito, a causa di morte, o per effetto di operazioni straordinarie.
La risposta dell’Agenzia delle entrate
Al quesito del contribuente l’Agenzia delle Entrate risponde negativamente. In particolare, secondo l’Agenzia, l’estinzione e la liquidazione delle azioni per effetto di una clausola statutaria che preveda l’estinzione e liquidazione delle azioni in caso di inadempimento rispetto all’obbligo di vendita derivante dall’esercizio del drag-along, deve assimilarsi a un’ipotesi di recesso o esclusione del socio, e dunque, ove intervenuta prima del decorso del triennio, determina la decadenza dall’agevolazione.
Tale conclusione viene supportata mediante rinvio al parere reso dal ministero delle Imprese e del made in Italy, il quale, tra le altre cose, valorizza il fatto che i soci di minoranza fossero consapevoli, al momento del loro ingresso nella società, di tale previsione statutaria. Con ciò, quindi, il ministero sembra voler implicitamente sostenere che tale monetizzazione non possa ritenersi “involontaria”, come avviene nel caso di trasferimento a causa di morte, e per ciò stesso dunque debba determinarsi la decadenza dal beneficio fiscale.
Valutazioni critiche
La risposta dell’Agenzia non convince in quanto caratterizzata da un eccessivo formalismo.
Il diritto di trascinamento (drag-along) dei soci di minoranza trova la sua ragion d’essere nella volontà di assicurare ai soci di maggioranza (founder e co-investitori finanziari) la possibilità di trasferire l’intero capitale della società a un terzo a ciò interessato, forzando alla vendita i soci di minoranza, rendendo così più appetibile sul mercato la società (privata di “scomodi” soci di minoranza), con evidente massimizzazione del valore di realizzo.
Tale clausola risulta ancora più importante per le startup e pmi innovative che abbiano raccolto capitale tramite portali di equity crowdfunding. Infatti, tale modalità di raccolta del capitale si caratterizza per investimenti di modesta entità (anche poche centinaia di euro), diffusi tra un numero molto elevato di investitori.
Risulta quindi di fondamentale importanza prevedere in statuto non solo il diritto di trascinamento, ma anche meccanismi che consentano, nel caso di mancata partecipazione del socio di minoranza all’operazione di vendita (il che potrebbe determinarsi, ad esempio, per la lontananza geografica rispetto al notaio incaricato della vendita, ovvero per semplice irreperibilità), la possibilità di escludere tale socio dal capitale, ad esempio tramite il riscatto della sua quota, ovvero mediante l’esclusione e la liquidazione della stessa.
Tenuto conto di ciò, la risposta appare criticabile in quanto potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento dell’ecosistema delle startup e pmi innovative, il quale, oltre a favorire l’investimento, non dovrebbe ostacolare le operazioni di exit penalizzandole fiscalmente.
La ratio della norma agevolativa di garantire la stabilità dell’investimento non dovrebbe ritenersi tradita ove il venire meno del possesso della partecipazione avvenga a seguito di eventi non promossi, ma “subiti” (senza esserne “concausa”) dall’investitore.
È peraltro evidente come la presenza di clausole statutarie che prevedano il riscatto o l’esclusione del socio inadempiente al drag-along non sia affatto assimilabile alle ipotesi di recesso (volontario) o di esclusione del socio per comportamenti del socio che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto sociale.
Sarebbe quindi auspicabile, visto l’approccio formalistico dell’Agenzia, che, nel contesto della annunciata revisione della normativa in tema di startup e pmi innovative, si chiarisse che la decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione debba operare solo nei casi in cui, per una volontà specifica dell’investitore, l’investimento non si protragga per almeno un triennio, escludendo quindi dalle ipotesi di decadenza la vendita per effetto del drag-along, sia nel caso di compartecipazione del socio di minoranza all’atto di vendita sia nel caso di sua uscita dal capitale per effetto di riscatto ovvero esclusione conseguente all’inadempimento all’obbligo di vendita.
(Articolo scritto in collaborazione con Sabrina Tronci, Di Tanno Associati)