Nel caso di specie, tuttavia, i cugini della signora non rappresentano evidentemente degli eredi necessari: a loro infatti la legge non riserva alcun diritto sulla successione. Si è discusso, tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza, dell’ammissibilità di una disposizione di diseredazione nei confronti di tutti gli altri parenti non legittimari che sarebbero chiamati alla successione ex lege, qualora manchi un’istituzione di erede testamentaria e manchino altresì tutti gli altri eredi necessari.
Autorevole dottrina, da un lato, si è espressa in maniera molto dubbiosa nei confronti della validità della clausola di diseredazione, argomentando in primis sul tenore letterale dell’art. 587, comma 1 del codice civile, per il quale “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse“. In altre parole, ha sostenuto la dottrina, se il testatore intendesse escludere tali successibili dalla propria successione, dovrebbe farlo nelle forme concesse dal codice civile, e cioè nelle forme dell’istituzione di erede o del legato a favore di soggetti diversi rispetto a quelli che il testatore intende escludere. In secondo luogo, si è osservato che non sarebbe concesso al testatore derogare alle cause previste dalla legge in tema di esclusione dalla successione, che il legislatore ha previsto espressamente nelle sole ipotesi di indegnità.
Le medesime conclusioni sono state condivise dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 1458/1967), per la quale la clausola con il testatore si sia limitato a diseredare uno o più dei suoi successibili per legge è invalida, specificando tuttavia che è inapplicabile la sanzione della nullità qualora si accerti che dalla clausola di diseredazione risulta indirettamente e implicitamente che il testatore abbia voluto disporre dei propri beni a favore di altri successibili per legge. Alla teoria della c.d. “istituzione implicita” hanno aderito in seguito un certo numero di pronunce di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 6339/1982 e Cass. 5895/1994). Anche parte della giurisprudenza di merito ha aderito a questa interpretazione (cfr. App. Catania 28 maggio 2003, la quale peraltro specifica che la nullità della disposizione di diseredazione non si estende automaticamente all’intero negozio).
Da ultimo, tuttavia, la Corte di Cassazione ha aderito a quella posizione condivisa da parte della dottrina secondo cui la clausola di diseredazione debba ritenersi pienamente valida ed efficace: con sentenza del 25 maggio 2012, n. 8325, la Corte di Cassazione ha affermato tale validità facendo leva principalmente sulla libertà e sovranità del testatore, che non può ritenersi limitato a formulare diposizioni “positive” (cioè l’assegnazione dei propri beni tramite l’istituzione di erede o il legati), ma può anche ricorrere a disposizioni negative quali la diseredazione per la disposizione della propria successione, specie nel caso in cui tali disposizione (come la diseredazione) non siano espressamente vietate dalla legge. Siffatta posizione della Corte di Cassazione è stata di recente ribadita nella pronuncia della medesima Corte del 17 ottobre 2018, n. 26062, la quale ha peraltro specificato che “La diseredazione, che ha efficacia meramente personale, non si estende “ipso iure” all’intera stirpe dell’escluso“: ciò significa che i discendenti del successibile escluso sarebbero in grado di essere chiamati alla successione per rappresentazione (che, nel caso sopra riportato, non opera, essendo i parenti diseredati dei cugini della testatrice). La posizione, in passato, era stata sostenuta anche dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr. ex plurimis App. Genova 16 giugno 2000, per la quale “la clausola di diseredazione contenuta in un testamento è una disposizione negativa di contenuto atipico rispetto all’istituzione di erede o di legato, espressione della più generale autonomia negoziale del de cuius. Se è sicura la validità della clausola quando contenga un’esplicita istituzione di erede, proprio dal riferimento all’autonomia negoziale del testatore discende l’affermazione di validità della clausola stessa, anche quando nella scheda testamentaria non sia contenuta alcuna disposizione positiva, non sussistendo alcun contrasto con il 1° comma dell’art. 587, per cui il testamento è l’atto con cui il soggetto dispone di tutte o di parte delle sue sostanze“).Secondo la posizione più di recente sostenuta dalla Cassazione, la signora potrebbe validamente escludere dalla successione due suoi cugini, con l’effetto che i restanti due erediterebbero, in parti uguali, il patrimonio della testatrice (con buona pace di Tizio e Caio).