In particolare, l’amministratore persona giuridica risulta ammissibile, nelle società di capitali, nell’ambito delle s.a.p.a.; infatti, per effetto del combinato disposto tra l’art. 2361 c.c., che consente “l’assunzione delle partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime” e l’art. 2455 c.c., a norma del quale “i soci accomandatari sono di diritto amministratori”, sembra doversi ammettere l’amministratore persona giuridica quanto meno nell’ipotesi in cui questa sia la sola socia accomandataria.
L’amministratore persona giuridica è ammesso, nelle società di capitali, nell’ambito delle s.r.l. Anche in questo caso sussistono infatti norme che, lette nel loro insieme, depongono a favore della possibilità che l’amministrazione sia affidata a persone giuridiche. In particolare, l’art. 2475 c.c. prevede che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata ad uno o più soci; il disposto normativo ben si combina con l’art. 2468 c.c. che fa salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società.
Quanto alle s.p.a., le argomentazioni a favore dell’amministratore persona giuridica derivano dal fatto che le soluzioni analizzate in precedenza non presentano peculiarità tali da circoscrivere la presenza dell’amministratore persona giuridica a forme societarie diverse dalle s.p.a. Infatti, i) le s.a.p.a. costituiscono un tipo di società la cui disciplina, al di là della presenza di accomandatari e accomandanti, è mutuata da quella delle s.p.a.; ii) l’amministratore persona giuridica può operare nelle s.r.l. e, addirittura, nelle società di persone, ovvero contesti societari con un carattere personale più accentuato rispetto a quello delle s.p.a. Risulta quindi difficile giustificare, da un punto di vista sistematico, che non possa essere altrettanto ammissibile per le s.p.a.
La legittimità della clausola statutaria di s.p.a. o di s.r.l., che preveda la nomina ad amministratore di una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, è ancor più corroborata dalla massima del 18.05.2007 n. 100 del Consiglio Notarile di Milano, la quale, nell’affermarne l’ammissibilità, chiarisce che “ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione”.
La disciplina applicabile all’amministratore persona giuridica
Una volta affermata la legittimità della clausola statutaria che contempli la nomina dell’amministratore persona giuridica, si deve individuare la disciplina applicabile. A tal proposito, sembra inevitabile, stante la mancanza di disposizioni normative direttamente riferibili alla fattispecie in esame, ricorrere all’applicazione analogica delle due norme già in vigore nel nostro ordinamento, che disciplinano, con principi tra loro identici, l’amministratore persona giuridica in enti collettivi aventi ad oggetto l’esercizio di attività economiche, ossia: i) l’art. 47.1 del reg. Ue 2157/2001, in tema di Società Europea, ove si afferma che “la società o altra entità giuridica [nominata membro di un organo della SE] deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini dell’esercizio dei poteri dell’organo in questione”; ii) l’art. 5 del d.lgs. 240/1991, in tema di Gruppo Europeo di Interesse Economico, ove si afferma che: “1) Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato; 2) Nel caso di cui al comma 1, devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato; 3) Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore”.
Sembra infatti innegabile l’eadem ratio di tali norme, rispetto alla questione in esame, posto che, sia nelle ipotesi da esse regolate, sia nel caso di amministratore persona giuridica di società di capitali, la finalità consiste nel consentire lo svolgimento della funzione gestoria dell’ente collettivo, garantendo la soddisfazione delle medesime esigenze, anche di tutela dei terzi e dei partecipanti all’ente, tenute in considerazione dalla disciplina legislativa prevista per gli amministratori persone fisiche.
Dalle norme ora citate, pertanto, emergono chiaramente i seguenti principi, applicabili in via analogica anche agli amministratori persone giuridiche di società di capitali: i) la necessità della designazione di un “rappresentante persona fisica”, che esercita le funzioni di amministrazione; ii) l’assoggettamento del rappresentante persona fisica ai medesimi obblighi e responsabilità previsti dalla legge nei confronti dell’amministratore persona fisica, in solido con la persona giuridica amministratore; iii) l’applicazione delle formalità pubblicitarie anche nei confronti del rappresentante persona fisica – ma su tale punto vi sono opinioni divergenti nella prassi, essendo consentito anche richiamare il solo legale rappresentante pro tempore – e conseguentemente l’applicazione anche a tale designazione delle regola di pubblicità legale dettate in tema di rappresentanza delle società di capitali.
Al riguardo si può osservare che la designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto gestorio di quest’ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata; di conseguenza, ai fini dell’iscrizione della nomina e della designazione, possono ipotizzarsi le seguenti ipotesi: a) l’accettazione dell’amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica precedono la nomina da parte della società amministrata, la cui deliberazione di nomina recepisce e prende atto sia dell’accettazione che della designazione; b) venga prima assunta la deliberazione di nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata, e poi intervenga l’accettazione dell’amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica.
Infine, quanto alle conseguenze che una simile ammissibilità possa produrre in concreto nelle diverse tipologie di società di capitali, uno scenario molto interessante sembra prospettarsi per le s.a.p.a. Com’è noto, infatti, l’attribuzione della gestione della società nelle s.a.p.a. spetta di diritto ai soci accomandatari in conseguenza della responsabilità illimitata di questi; per effetto di ciò, la s.a.p.a. può costituire interessante oggetto di utilizzo in contesti di holding familiari, ove la “convivenza” di soci accomandatari e soci accomandanti ha la finalità d’un canto di “blindare” la posizione di prevalenza in ambito societario dei soci accomandatari rispetto ai soci accomandanti, generalmente rappresentati dagli eredi degli accomandatari, e d’altro canto di mantenere la conservazione del patrimonio societario familiare. Considerazioni similari possono effettuarsi anche con riguardo alla S.a.s., società di persone ove convivono soci accomandatari e accomandanti con possibilità di coniugare interessanti soluzioni in ottica di holding.