Nella risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate esprime il rilevante principio secondo il quale, data la ratio giustificativa del beneficio riconducibile alla volontà di agevolare il subentro in realtà imprenditoriali produttive, ai fini dell’applicazione dell’esenzione sarebbe necessario il controllo (diretto o indiretto) di un’azienda, in mancanza del quale verrebbe meno l’oggetto principale della disposizione agevolativa.
A valle del riassetto societario è previsto il trasferimento delle partecipazioni detenute dall’istante nella holding di famiglia ai tre figli mediante la stipula di un patto di famiglia ai sensi dell’articolo 768-bis cod. civ., nell’ottica del passaggio generazione del proprio patrimonio azionario.
L’istante ritiene di poter effettuare il trasferimento delle partecipazioni ai figli in esenzione da imposta di donazione ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. 346/1990 in considerazione del fatto che le partecipazioni cedute farebbero acquisire il controllo della holding ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), cod. civ. (a mezzo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) e che i tre figli renderebbero apposita dichiarazione con l’impegno a mantenere detto controllo societario per almeno cinque anni.
Contrariamente a quanto prospettato dal contribuente, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che nel caso di specie non sussistano le condizioni di legge per beneficiare della disposizione agevolativa di cui all’articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. 346/1990.
Facendo proprio quanto di recente osservato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 120 del 23 giugno 2020), l’Agenzia delle Entrate chiarisce la ratio della esenzione nella volontà di agevolare, eliminando l’onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione, la continuità generazionale dell’impresa nell’ambito dei discendenti nella famiglia in una vicenda sostanzialmente anticipatoria rispetto alla successione mortis causa.
Le conclusioni cui giunge la risposta all’interpello sono di immediato impatto se si considera che il conferimento di partecipazione in una holding neo-costituita e il successivo trasferimento ai discendenti delle partecipazioni della holding, in esenzione da imposta, costituisce modalità ricorrente tra gli operatori del settore ai fini del passaggio generazionale delle imprese. A questo punto, oltre a ravvisarsi la necessità di maggiori chiarimenti, sarà anche necessario capire, all’esito della risposta suddetta, la sorte di trasferimenti in esenzione già operati su casi analoghi, rendendosi in ogni caso fondamentale di volta in volta operare una valutazione per ciascuna holding le cui partecipazioni verrebbero trasferite. Inoltre, si riaprirebbe anche il dibattito sull’applicabilità dell’esenzione a situazioni quali le holding società semplici e le società immobiliari statiche.
(Articolo scritto con l’avv. Chiara Chirico, collaboratore dello Studio Righini)