In Italia il trust non è disciplinato organicamente da una legge specifica, ma grazie all’avvenuta ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (in vigore nel nostro ordinamento giuridico dal 1992) sono riconosciuti nell’ordinamento giuridico nazionale i trust costituiti secondo le leggi proprie degli Stati che prevedono l’istituto. Da ciò consegue che l’atto istitutivo di un trust in Italia – finché non sia introdotta una normativa ad hoc – deve necessariamente contenere una clausola indicante la legge (straniera) regolatrice dello stesso, vigendo la piena libertà di scelta al riguardo in capo al disponente ai sensi dell’art. 6 della sopramenzionata convenzione.
Ma cosa succede se nell’atto istitutivo del trust manca la clausola recante la scelta della relativa legge applicabile? Al quesito risponde l’art. 7 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, affermando che qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti, facendo riferimento in particolare:
- al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente,
- all’ubicazione dei beni in trust,
- alla residenza o domicilio del trustee,
- allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato.
Se però la legge con cui il trust ha il collegamento più stretto non prevede tale istituto o la categoria di trust di cui si tratta, allora la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 non si applica (come stabilito dall’art. 5 della Convezione stessa), con conseguente impossibilità per le disposizioni elaborate di essere qualificate come istitutive di un trust.