Nell’ambito delle strutture di pianificazione patrimoniale riscontra un certo successo quella che abbina una polizza vita (del tipo unit o index linked) ad un trust, indicando il trustee del trust come beneficiario della polizza all’evento morte del sottoscrittore.
Dal punto di vista civilistico l’utilizzo congiunto di tali strumenti consente di risolvere talune problematiche, in particolare quando il titolare del patrimonio intende, finché in vita, mantenere la piena disponibilità dello stesso e, contemporaneamente, per qualche ragione è preferibile che i suoi eredi non ricevano direttamente (ad esempio perché troppo giovani, soggetti deboli, a rischio di aggressione patrimoniale, ecc.). In tali casi una possibile soluzione è rappresentata dal prevedere che gli eredi designati siano beneficiari di un trust istituito nel loro interesse e che il trustee di tale trust sia invece il beneficiario della polizza vita.
L’utilizzo abbinato di una polizza vita e di un trust consente infatti;
– finché in vita il titolare del patrimonio, di lasciare detto patrimonio nella piena disponibilità dello stesso, essendo egli sempre legittimato a riscattare la polizza e reintestarsi così le sottostanti disponibilità finanziarie;
– mancato lui, beneficiario della polizza è il trustee del trust appositamente istituito nell’interesse dei suoi eredi.
L’utilizzo combinato di questi due strumenti consentiva in passato di fruire di un regime fiscale efficiente. Da un lato, infatti, il beneficiario di una polizza vita (in questo caso il trustee), poiché riceve per diritto proprio e non iure successionis, non deve scontare su quanto riceve l’imposta sulle successioni e donazioni. Dall’altro lato i beneficiari del trust, nell’ambito della previgente interpretazione della cosiddetta “tassazione all’entrata”, non erano assoggettati ad imposizione su quanto ricevuto dal trust. In altre parole, l’utilizzo del trust quale beneficiario “intermedio” del patrimonio investito nella polizza vita non faceva venire meno, per i beneficiari finali, il regime di non assoggettamento a imposta sulle successioni e donazioni del capitale investito nella polizza.
Per comprendere perché questa struttura dal punto di vista fiscale non è più efficiente è necessario ricostruire, seppur brevemente, il regime fiscale dei trust ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni come interpretato dall’Agenzia delle Entrate.
Fino al 2021, infatti, secondo l’Agenzia era soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni il trasferimento dal patrimonio dal disponente al trustee, mentre il successivo trasferimento del patrimonio dal trustee ai beneficiari non doveva scontare alcuna ulteriore imposizione (regime della cosiddetta “tassazione all’entrata”).
In tale contesto, il trustee beneficiario di una polizza vita quando, alla morte del sottoscrittore, riceveva il patrimonio non doveva assoggettarlo ad imposizione, né alcuna imposizione doveva poi essere assolta nel momento in cui avesse successivamente trasferito, in tutto o in parte, tale patrimonio ai beneficiari del trust.
Dal 2021 tuttavia, sia con alcune risposte a interpello sia con la bozza di circolare pubblicata nel mese di agosto, l’Agenzia delle Entrate si è adeguata all’ormai consolidata interpretazione della Cassazione e ha fatto propria la diversa interpretazione della cosiddetta “tassazione all’uscita”. Secondo tale interpretazione, il trasferimento dal patrimonio dal disponente al trustee non sconta l’imposta sulle successioni e donazioni in quanto in tale momento non si realizza l’arricchimento che è il presupposto legittimante l’imposizione. Tale imposta è invece dovuta nel momento in cui il trustee assegna il patrimonio ai beneficiari, con le aliquote e le franchigie che sono in vigore in quel momento, magari molti anni dopo il momento della morte del disponente.
In questo nuovo contesto interpretativo muta radicalmente, dal punto di vista fiscale, il regime complessivo che trova applicazione dall’utilizzo congiunto polizza vita – trust. Il trustee, infatti, continua a ricevere quale beneficiario della polizza senza scontare alcuna imposizione. I beneficiari del trust, invece, quando riceveranno dal trustee saranno assoggettati ad imposta sulle donazioni, con le aliquote e le franchigie che la legge prevederà in quel momento.
Nel nuovo regime della “tassazione all’uscita” dei trust, quindi, l’utilizzo congiunto di tale strumento e della polizza vita, prevedendo il trustee quale beneficiario della polizza, fa perdere ai beneficiari finali il vantaggio fiscale offerto dallo strumento assicurativo, rappresentato dell’esenzione per i beneficiari della polizza dall’imposta sulle successioni e donazioni.
Il mutato, in senso peggiorativo, regime fiscale dell’uso abbinato di tali strumenti non vuol dire che gli stessi non devono più essere utilizzati. Le ragioni civilistiche del loro utilizzo congiunto restano infatti immutate. Semplicemente è necessario che sia chiaro il diverso e meno conveniente regime fiscale che l’utilizzo congiunto di tali strumenti oggi comporta e che in taluni casi analoghi risultati civilistici possono essere perseguiti anche con altri strumenti, fiscalmente più efficaci.
(Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati)