La rinuncia, a titolo gratuito, al diritto di abitazione a favore dell’altro coerede costituisce presupposto per l’imposta sulle donazioni e per le imposte ipotecarie e catastali. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 525 del 26 ottobre 2022.
Il caso di specie concerneva il trattamento impositivo della rinuncia al diritto di abitazione da parte del contribuente Istante che, a seguito del decesso del coniuge, aveva ereditato il 50% della proprietà dell’abitazione coniugale, a favore della figlia che aveva ereditato il restante 50%. Al momento della successione, erano state applicate le agevolazioni prima casa, ai sensi dell’art. 69 della legge del 21 novembre 2000, n. 342. L’Istante, intendendo ora acquistare la piena proprietà di un nuovo immobile nello stesso Comune ove si trova l’immobile ereditato da adibire a abitazione principale chiede se (i) la rinuncia debba essere formale o tacita (ii) la rinuncia sia assoggettata alle imposte indirette e come debbano essere calcolate (iii) la figlia, a seguito della rinuncia da parte del padre, possa fruire dell’agevolazione prima casa (iv) in caso di successione per decesso del padre, la figlia possa richiedere nuovamente l’agevolazione prima casa scegliendo su quale immobile applicarla (l’ex casa coniugale o la nuova abitazione acquistata dal padre).
Nel rispondere alla questione oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che “ai sensi dell’articolo 1350 del codice civile (rubricato “Atti che devono farsi per iscritto”), la rinuncia al diritto di abitazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità”.
Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che l’atto di rinuncia a titolo gratuito è considerato “trasferimento”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, pertanto, costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2% e dell’1%. Infine, L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la base imponibile sulla quale calcolare le sopra indicate imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell’atto, nella misura del 50%.
Con riferimento agli ultimi due quesiti, viene chiarito che (i) l’agevolazione prima casa non è applicabile agli atti a titolo gratuito in quanto il beneficio è limitato agli acquisti derivanti da successione e donazione (ii) è inammissibile la domanda relativa alla tassazione della futura successione in quanto la Circolare n. 44 del 7 maggio 2001 ha già chiarito che “in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario, l’agevolazione deve essere riferita soltanto ad un’unica unità immobiliare e relative pertinenze.”