Tale modello individua le istituzioni finanziarie tenute al monitoraggio (Reporting financial institutions o Rfi), i conti finanziari (financial accounts) e, al loro interno, i conti che devono essere monitorati (reportable accounts), le procedure di due diligence a carico degli intermediari finanziari e, infine, le procedure di comunicazione dei dati dall’amministrazione finanziaria, la quale provvederà al loro scambio con le amministrazioni degli Stati di residenza dei titolari.
A livello comunitario, allo scopo di fornire una base comune agli stati membri per permettere l’attuazione dello standard, è stata adottata la direttiva 2014/107/Ee (Directive on administrative cooperation o Dac2) che ha modificato la precedente direttiva 2011/16/EU (Dac1).
Nell’ordinamento italiano, la normativa Crs è stata recepita con la legge 18 giugno 2015, n. 95 e con il successivo D.m. 28 dicembre 2015 che ha disciplinato in dettaglio l’ambito soggettivo, oggettivo e procedurale dello scambio di informazioni imposto dallo Standard Ocse, da ultimo modificato dal D.m. 26 aprile 2018 che ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (alle quali l’Italia è tenuta a effettuare segnalazioni) e l’elenco delle giurisdizioni partecipanti (che effettuano le segnalazioni verso l’Italia).
In linea generale, lo standard prevede l’obbligo, in capo alle amministrazioni fiscali dei paesi aderenti, di scambiarsi automaticamente i dati dei “Financial account” relativi ai soggetti non residenti ad essi trasmessi dalle Istituzioni finanziarie (banche, fondi comuni, assicurazioni, etc.) localizzate nel loro territorio.
In tale ambito, il trust, ad esempio, può essere coinvolto negli adempimenti Crs a vario titolo e in ragione dell’attività in concreto svolta.
Con specifico riferimento ai beneficiari di un trust, lo standard ha chiarito che nel caso in cui i medesimi non siano individuati nominalmente ma per classi, i beneficiari non si considerano persone oggetto di comunicazione. Tuttavia, nel momento in cui uno dei soggetti della classe dei beneficiari riceve una distribuzione dal trust o esercita i propri diritti con riferimento al patrimonio del trust, l’istituzione finanziaria tenuta alle comunicazioni dovrà comunicare i dati del beneficiario.
Ciò risulta vero sempreché il trust non assuma la qualifica di Non financial entity (Nfe). In tal caso, se il trust è un’entità “Passive Nfe” dovrà comunicare, oltre ai dati del trust, le informazioni di tutti i soggetti che esercitano un controllo effettivo sullo stesso (disponente, beneficiari, trustee). Invece, nel caso in cui il trust sia una “Active Nfe” saranno oggetto di comunicazione solo talune informazioni riferite al trust.
La classificazione nell’una o nell’altra categoria delle entità sopra indicate ha quindi importanti implicazioni in termini sia di soggetti in capo ai quali ricadono gli obblighi di due diligence e di comunicazione previsti dal Crs, sia di informazioni che devono eventualmente essere comunicate alle competenti autorità fiscali.
Da ultimo, benché l’introduzione del Crs abbia comportato un significativo incremento della trasparenza delle informazioni finanziarie all’interno dell’Unione, in tempi recenti sono state emanate nuove direttive volte al rafforzamento degli strumenti di cooperazione attualmente a disposizione delle amministrazioni. Ad esempio, la direttiva 2018/822/Ue, anche nota come Dac6, ha introdotto in capo ai contribuenti e agli intermediari finanziari ulteriori obblighi di comunicazione alle autorità fiscali delle informazioni relative ai “meccanismi transfrontalieri” di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi. La Dac 6 è stata recepita in Italia con l’emanazione del d.lgs. n. 100/2020, del connesso decreto attuativo del 17 novembre 2020 e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2020, con cui sono stati identificati, in particolare, l’ambito di applicazione dei nuovi obblighi di informativa e le modalità di effettuazione delle comunicazioni.
Articolo scritto in collaborazione con Christian Viceconte e Clemente Tamburini, dottori commercialisti di Lca Studio Legale