Rateizzazione delle cartelle di pagamento: il vademecum dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente pubblicato il proprio vademecum relativo alle nuove modalità di rateizzazione delle cartelle di pagamento per l’anno in corso. Si tratta di uno strumento utile per tutti i contribuenti che hanno già aderito o intendono avviare un piano di dilazione dei versamenti dovuti all’Erario. Di seguito, i punti salienti della procedura di rateizzazione.
Novità sul numero massimo di rate
Le ultime novità prevedono un aumento del numero massimo di rate richiedibili. Se in passato non era possibile superare le 72 rate, ora – su semplice richiesta del contribuente e senza necessità di produrre una specifica documentazione di temporanea situazione di difficoltà economica (per debiti fino a 120.000 euro) – sarà possibile dilazionare il pagamento fino a:
- 84 rate (7 anni) per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026
- 96 rate (8 anni) per le istanze presentate nel 2027 e nel 2028
- 108 rate (9 anni) per le istanze presentate dal 2029 in poi
Possibilità di ulteriori rate
Per importi pari o superiori a 120.000 euro, il contribuente può richiedere un numero di rate ancora maggiore, dimostrando un’effettiva e documentata situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In tal caso, il piano di dilazione può arrivare fino a 120 rate.
Cosa si può rateizzare
Sono rateizzabili tutti gli importi iscritti a ruolo riferiti a cartelle o avvisi di pagamento emessi da:
- Amministrazioni statali
- Agenzie istituite dallo Stato
- Autorità amministrative indipendenti
- Altri enti pubblici previdenziali
- Comuni, Regioni e altri enti creditori pubblici (salvo eventuali eccezioni)
Per somme iscritte a ruolo si intendono quei debiti non ancora saldati nei confronti di un ente pubblico, elencati in un apposito “ruolo” ai fini della riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quando è preclusa la rateizzazione
In linea generale, fatta salva la presenza di eventuali normative speciali, non è possibile rateizzare il debito se:
- È già stato oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento delle rate nei termini previsti.
- Riguarda somme considerate “non dilazionabili” (ad esempio, per motivi legati alla natura del debito o a disposizioni normative di carattere speciale).
- È stato oggetto di “Rottamazione-ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”, per le quali si è verificata l’inefficacia a causa di mancati/insufficienti/tardivi pagamenti di una o più rate in scadenza dal 2020 in poi, senza che sia stata presentata (o accolta) domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”.
Modifica del piano di rateazione
È possibile richiedere la modifica (o “proroga”) del piano di rateizzazione in presenza di un comprovato peggioramento della situazione economico-finanziaria del contribuente, tale da rendere complicato il rispetto dell’accordo precedentemente stabilito. La rimodulazione può essere ottenuta:
- Indipendentemente dall’importo totale del debito.
- A condizione che il contribuente non sia già decaduto dal precedente piano di rateazione e non abbia già fruito di altre proroghe.
Struttura delle rate e importo minimo
Le rate del piano possono essere:
- Costanti: tutte di pari importo.
- Crescenti: con importo che aumenta ogni anno, su specifica richiesta del contribuente.
In ogni caso, la rata non può essere inferiore a 50 euro.
Simulatore online
A partire dal 27 dicembre 2024 sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione un simulatore per calcolare il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo di ciascuna rata, in base al proprio ISEE e ad altri parametri utili a ricostruire la situazione economico-finanziaria del contribuente.
Composizione delle rate
L’importo di ciascuna rata, purché non inferiore a 50 euro, è composto da:
- Quota residua del carico affidato per la riscossione (imposta, sanzione, interessi).
- Interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza.
- “Agio” di riscossione (previsto solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021), calcolato sulle somme di cui sopra secondo le aliquote di legge.
- Interessi di rateizzazione, nella misura vigente al momento della definizione del piano.
- Diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (addebitati integralmente sulla prima rata).
- Spese per azioni esecutive o cautelari eventualmente già avviate (addebitate integralmente sulla prima rata).
In caso di pagamento oltre la data di scadenza della singola rata, sono dovuti:
- Ulteriori interessi di mora, calcolati per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e quella di effettivo pagamento.
- Agio di riscossione pro-rata (limitato ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021) calcolato in misura piena.
Effetti del pagamento della prima rata
Il versamento della prima rata del piano di ammortamento sospende alcune eventuali procedure avviate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare:
Se su un veicolo è stato disposto il fermo amministrativo, questo viene “congelato”, a condizione che tutti i debiti inclusi nel fermo rientrino nella dilazione. Il veicolo potrà circolare, ma non essere venduto o rottamato, fino a quando non verrà pagato l’intero debito. A quel punto, il fermo sarà definitivamente cancellato senza ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
Le procedure esecutive (ad esempio, pignoramenti) si estinguono se non hanno già raggiunto una fase definitiva, come la vendita o l’assegnazione dei crediti pignorati.
Il pagamento della prima rata non influisce invece sulle azioni conservative già avviate (ad esempio, azioni revocatorie).
Decadenza dal beneficio della rateizzazione
La rateizzazione “salta” (decade) se il contribuente salta il pagamento di un certo numero di rate, anche non consecutive. La soglia di tolleranza varia in base al periodo e alle norme vigenti quando è stata concessa la dilazione. In generale, si passa da un massimo di 18 rate non pagate tollerate per i piani avviati durante determinati periodi di emergenza, a un minimo di 5 per altre finestre temporali. Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 in poi, la decadenza scatta dopo 8 rate non pagate, anche non consecutive.
Conclusioni
Grazie alle recenti modifiche normative, i contribuenti hanno la possibilità di fruire di piani di rateizzazione più lunghi e flessibili, purché venga provata la reale difficoltà economico-finanziaria quando i debiti superano i 120.000 euro. È fondamentale, in ogni caso, rispettare le scadenze per evitare la decadenza e gli effetti negativi conseguenti.