A certe condizioni, le cessioni di valute virtuali da una piattaforma non italiana originano redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera che saranno suscettibili di essere assoggettati a tassazione in Italia
Il trasferimento di valute virtuali che un soggetto compie da un wallet ad un altro, non è atto idoneo a realizzare gli effetti della tassazione italiana
Quando le cessioni di valute virtuali sono prive di finalità speculativa e come tali non danno origine a redditi imponibili, sono esenti da imposte.
Questo è uno dei principi ricavabili dalla risposta a interpello n. 397/2022 resa dall’Agenzia delle entrate.
In questi termini, il trasferimento delle proprie criptovalute da una piattaforma ad un’altra, che non determini una realizzazione di plusvalenza, ma consista in una mera modifica delle condizioni di detenzione della valuta sarà esente da imposte.
Siffatta operazione, infatti, deve essere intesa alla stregua un trasferimento di strumenti finanziari da un conto deposito ad altro conto deposito intestato allo stesso soggetto e, pertanto, non è qualificabile come cessione a pronti.
Lo scenario, invece, cambia se il trasferimento a pronti (vale a dire una transazione in cui lo scambio è immediato) dia vita ad una plusvalenza e derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, infatti, si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle entrate, le cessioni di valute virtuali da una piattaforma non localizzata in Italia originano redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera che saranno suscettibili di essere assoggettati a tassazione in Italia con l’imposta sostitutiva riconosciuta ai soggetti che hanno optato per il regime dei neo-domiciliati, prevista ai sensi dell’art. 24-bis Tuir, quando generano redditi diversi di natura finanziaria (ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera c-ter del Tuir), a condizione che la giacenza media dei portafogli superi la soglia di 51.645,69 euro per almeno sette giorni consecutivi. In questi termini, i redditi prodotti sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%.
Tuttavia, come messo in evidenza dall’Agenzia, il trasferimento di valute virtuali che un soggetto compie da un wallet ad un altro, non è atto idoneo a realizzare gli effetti della tassazione italiana, ed è nella sostanza equiparato al trasferimento di strumenti finanziari da un conto deposito a un altro conto deposito, intestato allo stesso soggetto.
Il presupposto impositivo è, infatti, rappresentato dalla sola cessione a titolo oneroso delle valute virtuali, nel caso specifico per un corrispettivo in euro.