Cartelle esattoriali: ecco quando opera la prescrizione

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Cartelle esattoriali: ecco quando opera la prescrizione

Conoscere regole, tempistiche e modalità per far valere la prescrizione può essere fondamentale per gestire le proprie finanze.

Indice

La prescrizione delle cartelle esattoriali individua un importante strumento di tutela per il contribuente. Essa, infatti, stabilisce il limite temporale entro il quale l’ente creditore ha diritto a riscuotere i debiti, fermo restando che, a certe condizioni, il termine può essere sospeso o interrotto da specifici atti.

Una volta trascorso questo termine, che varia in ragione del tipo di debito, la pretesa non è più esigibile (salvo che non sia intervenuto un atto interruttivo).

In questo senso, conoscere regole, tempistiche e modalità per far valere la prescrizione può essere fondamentale per gestire le proprie finanze.

Cartella esattoriale: cos’è

La cartella di pagamento individua l’atto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione recapita ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Comuni, Regioni, Ordini professionali ecc.).

La cartella deve contenere:
• la descrizione delle somme dovute all’ente creditore;
• l’invito a provvedere al pagamento entro i termini indicati dalla data di notifica;
• le informazioni sulle modalità di pagamento;
• le istruzioni per richiedere la rateizzazione, la sospensione o proporre ricorso.

Le somme che sono dovute dal contribuente vengono iscritte a ruolo, vale a dire l’elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.

Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede a elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.

Cosa accade in caso di mancato pagamento della cartella?

In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro i termini previsti, e se non è stata presentata alcuna istanza di rateizzazione e, in assenza di provvedimenti di sospensione, l’Agenzia delle entrate–Riscossione avvia le procedure previste per il recupero delle somme dovute, a cui si aggiungeranno gli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica e le eventuali ulteriori spese.

Cosa fare se si ritiene infondata la richiesta di pagamento?

Se il contribuente ritiene che la richiesta di pagamento ricevuta sia infondata avrà diritto a chiedere il riesame della cartella, al fine di ottenerne l’eventuale annullamento totale o parziale.

Se, a seguito di riesame, l’Agenzia dovesse ritenere effettivamente infondata la richiesta di pagamento, provvederà alla cancellazione del debito e al rimborso delle somme eventualmente già pagate dal contribuente.

Oltre alla richiesta di annullamento, il contribuente ha anche la possibilità di chiedere la sospensione della cartella fino all’esito delle verifiche richieste all’ente creditore (la domanda va presentata, di regola, entro 60 giorni dalla notifica della cartella).

In particolare, la sospensione può essere richiesta nei casi di:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

Si comprende, quindi, che la sospensione può essere richiesta anche per intervenuta prescrizione. Ma quando si prescrivono le cartelle? E in che termini?

Cartella esattoriale: quando si prescrive

È importante sin da subito chiarire che la prescrizione individua il periodo massimo entro cui l’Agenzia può riscuotere il debito, a seguito della notifica della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi.

• In linea di massima, le multe, i contributi previdenziali, le sanzioni tributarie (e gli interessi), i tributi locali (ad es. l’IMU o la TARI) si prescrivono in 5 anni.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che poggia sul dettato normativo di cui all’articolo 20, c. 3 del Dlgs. 472/1997, il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive nel termine di cinque anni.

In particolare, come confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 23397/2016 il termine di prescrizione decorre dall’iscrizione a ruolo del credito.

La decorrenza del termine di prescrizione, in via pratica, è riferita di regola alla notifica della cartella (o alla scadenza dei 60 giorni dalla notifica, quando il credito diventa esigibile), non all’“iscrizione a ruolo”.

Come far valere la prescrizione

La prescrizione delle cartelle non opera in automatico. Al contribuente, dunque, spetta eccepirla o segnalando all’Agenzia l’avvenuta prescrizione o impugnando l’atto successivo (es. intimazione al pagamento), allegando le prove che dimostrano l’avvenuta prescrizione, anche tramite istanza di annullamento in autotutela.

Come si interrompe la prescrizione?

La prescrizione si interrompe ogni volta che l’ente creditore notifica al contribuente un atto, come un’intimazione di pagamento o un preavviso di fermo, o in caso di impugnazione del provvedimento sanzionatorio.

Non tutti i debiti si prescrivono in cinque anni

Il termine di prescrizione di alcune cartelle di pagamento segue il termine decennale (es. IRPEF, IVA, altre imposte erariali dirette), in quanto sono crediti tributari principali.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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