Non pagare un debito pecuniario nei termini stabiliti nell’accordo tra le parti, comporta il pagamento degli interessi dal giorno della mora. Si tratta degli interessi che il debitore deve corrispondere al creditore a titolo di risarcimento del danno per il ritardo subito.
Si tratta di interessi che scattano in automatico, a prescindere che il creditore dimostri di aver subito un danno. (Nei rapporti soggetti al d.lgs. 231/2002 l’automatismo opera senza necessità di costituzione in mora; negli altri casi la mora richiede i presupposti di legge.)
Da quando sono dovuti gli interessi moratori?
Come stabilisce l’art. 1224 c.c. gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della mora, vale a dire da quando scade il termine di pagamento pattuito tra le parti o previsto dalla legge. Oppure – se non è previsto un termine – dal giorno della richiesta formale del creditore (diffida ad adempiere, intimazione di pagamento, domanda giudiziale).
Nei crediti già liquidi ed esigibili gli interessi decorrono dalla scadenza; nei crediti illiquidi o da determinare possono decorrere dalla domanda giudiziale, salvo diversa statuizione del giudice.
Come si determina il tasso di mora?
Il tasso di mora è disciplinato dal d.lgs. 231/2002, art. 5 per le transazioni commerciali tra imprese o tra impresa e PA, (quindi solo nei rapporti B2B e B2G), mentre fuori da questo ambito vale il tasso legale ex art. 1284 c.c. o quello contrattualmente pattuito, se lecito.
Nei rapporti con i consumatori (B2C) il d.lgs. 231/2002 non si applica: trovano invece applicazione l’art. 1224 c.c., l’art. 1284 c.c. e le tutele del Codice del Consumo (artt. 33 ss.) in tema di clausole vessatorie.
Il tasso si determina sulla base del tasso di riferimento BCE (tasso delle operazioni di rifinanziamento principali), maggiorato di 8 punti percentuali. In particolare, il MEF pubblica in Gazzetta Ufficiale, ogni semestre (1° gennaio e 1° luglio), il tasso di interesse di mora applicabile.
Si tratta di un tasso che si applica automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, quando il debitore non paga entro i termini di legge o contrattuali (solo per le transazioni commerciali soggette al d.lgs. 231/2002).
Interessi moratori nei procedimenti giudiziari
Una sentenza civile di condanna che dispone il pagamento di una somma di denaro stabilisce anche da quando decorrono gli interessi moratori.
In particolare, se la sentenza non stabilisce diversamente, per debiti già liquidi ed esigibili gli interessi decorrono dalla scadenza originaria; per i crediti non liquidi o da accertare possono decorrere dalla domanda giudiziale, salvo diversa indicazione del giudice.
Termini di pagamento
Il termine di pagamento è 30 giorni dalla ricezione della fattura o della merce/servizio.
Nei contratti con la Pubblica Amministrazione il termine resta 30 giorni, ma può arrivare a 60 giorni in casi particolari (strutture sanitarie pubbliche, aziende sanitarie).
Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, a cette condizioni senza bisogno di diffida o messa in mora del creditore nell’ambito dei rapporti tra imprese (regolato dal d.lgs. 231/2002, art. 4).
Le parti, tuttavia, hanno la possibilità di concordare termini più lunghi, se giustificati da esigenze oggettive. I termini non devono comunque risultare manifestamente iniqui.
Nei rapporti con i consumatori, eventuali termini e condizioni che penalizzano irragionevolmente il consumatore possono essere considerate vessatorie e quindi inefficaci (Codice del Consumo).
Come si calcolano gli interessi moratori?
Il calcolo degli interessi moratori è piuttosto semplice.
La formula corretta è:
Interessi = Capitale × Tasso × (Giorni di ritardo / 365)
Ad esempio: se la somma dovuta è € 10.000 e il tasso legale corrisponde al 5% annuo, per 200 giorni di ritardo, saranno dovuti: 10.000 × 0,05 × (200/365) = € 274 di interessi.
Nei rapporti soggetti al d.lgs. 231/2002 si utilizza il tasso “BCE + 8 p.p.” vigente nel semestre di riferimento; negli altri rapporti si applica il tasso legale o quello pattuito, se conforme alla legge.
Quando sono considerate inique le clausole?
Il creditore può tutelare il suo diritto a ricevere il pagamento della somma prevista e gli interessi di mora.
In particolare, sono considerate clausole inique, che il giudice può dichiarare nulle, le clausole che:
- escludono o limitano il diritto del creditore agli interessi di mora;
- prevedono termini di pagamento manifestamente eccessivi rispetto allo standard legale (30/60 giorni);
- stabiliscono tassi di mora inferiori a quello legale nei rapporti soggetti al d.lgs. 231/2002 (BCE + 8 p.p.).
Nel B2C, oltre a queste considerazioni, si applica il controllo di vessatorietà del Codice del Consumo, con possibile nullità delle clausole che creano un significativo squilibrio a carico del consumatore.

