Con una recente sentenza, la n. 3321 del 2023, la Corte di Cassazione prende in esame, a partire dal caso di specie, il tema dei buoni fruttiferi postali cointestati.
Cosa accade se un cointestatario muore?
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati (in particolare quelli recanti la clausola “pari facoltà di rimborso“), si deve osservare che in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione la disciplina che in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista”.
Altrimenti detto, ciascuno dei cointestatari dei buoni fruttiferi può recarsi in posta e chiedere il rimborso dell’intero investimento in forma autonoma, cioè senza il consenso dell’altro o degli altri: gli basterà presentare il titolo cartaceo.
Il buono postale fruttifero che rechi la clausola pari facoltà di recesso, dunque, consente all’altro intestatario, tano quanto agli eredi del defunto di chiedere il rimborso del titolo di investimento con i relativi interessi.
Nel caso in cui, invece, manchi la clausola pari facoltà di recesso il rimborso delle somme ivi depositate è possibile ove non ci siano delle contestazioni da parte degli eredi dell’intestatario deceduto.
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Imposte di successione
I buoni postali sono esenti dall’imposta di successione.
Essi, inoltre, vengono tassati al 12,50%
Sequestro o pignoramento
I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; inoltre non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno.
Intestazione congiunta e donazione
Viene inoltre in rilievo la questione se l’intestazione congiunta si sostanzi in una donazione indiretta a favore di un figlio, nel caso in cui i buoni siano stati acquistati solo con denaro dei genitori.
In proposito già la Cass. n. 10991 del 2013 aveva evidenziato che l’intestazione congiunta di buoni fruttiferi operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l’esistenza dell’”animus donandi”, una donazione indiretta. A tal fine è però necessario accertare la sussistenza di due elementi:
- l’acquisto dei BPF esclusivamente da parte dei genitori;
- l’animus donandi a favore del figlio.