Uno dei nodi principali della teoria dell’impresa – a monte della sua natura ed essenza – è rappresentato dalla risposta al quesito se l’imprenditorialità abbia valenza in via generale o se, all’esatto contrario, sia calibrata sui singoli e specifici settori, le cui caratteristiche la condizionino e anzi la indirizzino.
Il dibattito verte sulla questione se l’imprenditorialità si risolva, in termini assoluti e totali, nell’aggregazione dei fattori dell’offerta in funzione delle esigenze della domanda “tout court, o se la sua essenza vari sostanzialmente in funzione dell’oggetto sociale e quindi dell’attività istituzionale, in cui nel concreto si calano.
Primo caso di operazione societaria e di concentrazione
A discendere, la soluzione di tale alternativa mostra se le specificità dei singoli settori comportino o no l’esistenza di diverse tipologie di imprenditorialità profondamente diverse tra di loro.
Per far emergere la rilevanza della problematica, che infatti non investe solo tematiche generali e dommatiche, ma si rivela di enorme delicatezza, occorre partire da due casi emblematici: il primo è costituito dall’Opa (offerta pubblica di acquisto) lanciata in Italia tre anni or sono dalla prima banca per acquisire l’intero capitale della terza banca, entrambe con presenza massiccia nel Nord-Est. Un’operazione di acquisizione di controllo societario che si è rivelata funzionale a una concentrazione bancaria abnorme.
L’operazione societaria e di concentrazione ha dei requisiti generali di validità, consistenti nelle procedure da rispettare e in parametri di mercato per assicurare il futuro corretto andamento di questi, i quali, peraltro, calati nel concreto dell’attività bancaria, si possono rivelano non sufficienti: basti pensare alle imprese affidate di entrambe le banche e che così possano trovarsi a essere oggetto di riduzione dei crediti, o anche alle economie di scala post-operazione che possano essere portate all’estremo e comportare una restrizione complessiva dell’offerta sul mercato.
Si tratti di profili specifici e di spettanza della sola attività bancaria, in quanto in essa i debiti dell’impresa sono mezzi di pagamento, con la conseguenza che la solidità dell’attivo fa passare in secondo piano la sua ripartizione in funzione dei servizi prestati, almeno fino a quando non incida su detta solidità.
Gli effetti di un’operazione di concentrazione
In sintesi, in una banca, una concentrazione può comportare effetti negativi anche oltre i parametri di mercato, in dipendenza dalla riduzione del valore dell’impresa a quello di mercato azionario, con la concentrazione che diventa un’operazione finanziaria, mentre i profili industriali vengono a essere resi indifferenti o comunque ridimensionati fortemente.
La mancata attenzione nei confronti del problema generale ha portato le Autorità di Vigilanza ad approvare o comunque a dare il loro nulla osta a tale operazione, pur dai profili critici, senza porre quell’attenzione invece necessaria.
Era possibile trovare una soluzione giuridica diversa?
Secondo caso di operazione societaria e di concentrazione
L’altro caso emblematico è costituito dalla competizione, recentemente verificatasi, tra un gruppo industriale e uno finanziario, per l’acquisizione del controllo del primo gruppo assicurativo italiano: non vi è più il divieto di assumere il controllo in impresa finanziaria e assicurativa da parte di società non finanziaria, ma il problema in termini di opportunità si pone e consiste nella verifica se l’impresa bancaria (e stesso discorso vale per quella assicurativa e finanziaria) sia o no un’impresa come tutte le altre, il che come detto è da escludere, e quindi occorre passare ad altra verifica, vale a dire se tale distinzione abbia rilevanza giuridica.
Nel tornare al discorso generale, al fine di trovare una risposta ai due quesiti, occorre accertare se una generale omnicomprensiva imprenditorialità sia idonea o no per la considerazione dei profili delle specifiche attività.
Il quesito è in apparenza generico, in quanto non è agevole comprendere perché e in che modo una generale onnicomprensiva imprenditorialità possa incontrare difficoltà nel calarsi nei diversi settori, il che sarebbe così attuativo ed addirittura quasi meccanico come per qualsiasi professionista od anche lavoratore.
La genericità va respinta radicalmente: il punto di partenza è che l’oggetto dell’attività determina la prestazione imprenditoriale. L’irrilevanza dell’oggetto ai fini della natura dell’impresa nient’altro significherebbe che irrilevanza delle caratteristiche delle prestazioni e così delle operazioni ai fini dell’attività d’impresa.
Ma il vero è che così la stessa attività perderebbe ogni rilevanza intrinseca risolvendosi nel solo profilo della sfera dell’imprenditore.
L’impresa ha valenza al di fuori della sfera dell’imprenditore?
Il quesito si traduce così in ben altro quesito, che può essere così sintetizzato: l’impresa ha valenza al di fuori della sfera dell’imprenditore?
Tale ultimo quesito non può essere banalizzato e annegato nell’accertamento della rilevanza – nella società per azioni, modello organizzativo dell’impresa medio-grande – degli “stake-holder”, soggetti interessati all’attività di impresa pur non essendone titolari, lavoratori, fornitori, consumatori, risparmiatori e creditori, e quindi non solo degli “shake-holder” -azionisti-.
Gli stake-holder di una impresa
Gli “stake-holder” sono infatti controparte dell’impresa e il loro interesse non può entrare nell’interesse sociale.
Discorso ben diverso è come configurare l’interesse sociale stesso: infatti, la teoria contrattualistica (che lo risolve nell’interesse comune dei soci all’acquisizione e alla divisione di utili o, comunque nelle società con titoli diffusi tra il pubblico, all’incremento del valore dell’azione al fine di ricavare una plusvalenza in caso di vendita) è insufficiente perché si disinteressa della sorte dell’impresa, senza la solidità e l’efficienza della quale gli utili o i guadagni sono effimeri e portano ad una distruzione di valore.
La teoria istituzionalistica, che identifica l’interesse sociale con l’interesse dell’impresa in sé come istituzione, è invece da accettare ove intesa quale migliore valorizzazione dell’impresa e quindi quale conseguimento di utili da gestione sana e che non comprometta il futuro.
Rientra sì nella scelta dei soci la dismissione dell’azienda, ma solo purché essa sia sana.
La teoria istituzionalistica, così come appena configurata, è sempre finalizzata all’interesse comune dei soci, ma solo nell’ambito di una gestione imprenditoriale sana.
In tale ottica, gli “stake-holder” sono tutelati non in quanto tali, essendo controparti dell’impresa, ma quali soggetti il cui contributo è determinante per la vita dell’impresa sociale.
Pertanto, il loro interesse, pur conflittuale con quello dell’impresa, non può essere svilito, a pena di lesione della solidità e della stabilità dell’impresa, e così si ritorna al nesso tra impresa e imprenditore.
La risposta al quesito a monte, vale a dire la rilevanza dell’impresa anche in autonomia rispetto all’imprenditore, consente di rispondere agevolmente al quesito oggetto delle presenti note: il conseguimento di utili, elemento necessario e imprescindibile dell’imprenditorialità, richiede il rispetto dell’impresa e così non esiste un’imprenditorialità valida per tutti, in quanto il perseguimento dell’economicità di gestione, dovendo rispettare l’impresa, deve svolgersi al di dentro delle compatibilità di ciascun settore.
Il vero è che la rilevanza dei singoli settori è l’unica che pone l’interprete in grado di valorizzare l’adeguatezza delle prestazioni d’impresa.
Le specificità non sono aspetti che si innestano su un nucleo centrale già definito e autosufficiente, ma ne sono elementi costitutivi.
La rilevanza del ramo specifico esercitato si concretizza nel soddisfare le esigenze specifiche dei singoli rami in modo da impedire che una gestione unificatrice possa mortificare le singole specifiche esigenze.
La normativa ha, con la riforma del 2003, espresso tale principio a salvaguardia della sana gestione imprenditoriale nei gruppi (art. 2497 e segg. c.c., cosiddetta “direzione e coordinamento di società”), consentendo le gestioni accentate di gruppo a condizione che non sacrifichino l’interesse di ciascuna società, ma è necessario ampliare la prospettiva, estendendo il divieto a tutela di ciascun ramo di attività esercitato, anche dalla stessa impresa: occorre poi andare ancora oltre richiedendo che l’imprenditorialità, dovendo essere calata nei diversi settori, senza valenza generale, si veda preclusa l’adozione di qualsivoglia scelta aziendale che non tenga conto delle specificità del settore e quindi che sacrifichi la qualità del servizio reso, qualità che discende indefettibilmente proprio dalle concretezze dei settori specifici.
L’imprenditorialità è il fattore economico aggregante e occorre accertare che l’aggregazione non si risolva in mortificazione dei fattori aggregati, e tale mortificazione può esser esclusa solo se lo statuto soggettivo imprenditoriale di ciascun settore non viene annullato in uno statuto unitario generale.
Tale conclusione non può essere tacciata di anti-imprenditorialità, in quanto non sfavorisce le imprese, ma le spinge alla creazione di valore aggiunto all’economia. Del resto, alla luce dell’estensione – irreversibile – delle “class action”, con la stessa si innalza un filtro formidabile contro l’espansione esponenziale dei danni risarcibili, così limitati a quelli derivanti dalla violazione delle specificità dell’attività esercitata, senza genericità, la quale ultima si traduce invece in una situazione al limite dell’illimitatezza (problema questo accentuatissimo in materia bancaria e finanziaria).
Conclusioni
In definitiva, con riguardo ai quesiti specifichi indicati in avvio, è da evidenziare che, nel caso di aggregazione della terza banca da parte della prima, la scelta più idonea – e unica rispondente alla normativa – sarebbe stata quella di trovare una soluzione alternativa e di vietare l’operazione.
D’altro canto, il controllo di un gruppo finanziario da parte di soggetti non finanziari – pur non più vietato – è foriero di rischi enormi, con la conseguenza che occorre sempre privilegiare ove possibile una soluzione intera.
Per quanto ovvio, la materia bancaria è quella dove tale conclusione si esalta, vista la sua peculiare specificità, ma vale anche per le altre.